Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15728 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 435/08, pubblicata il 30 giugno 2008 e notificata il 21 luglio successivo, il Tribunale di Cassino ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dalla Ortofrutticola Ciociara srl, debitrice esecutata nella procedura esecutiva n. 60/01 r.g.e., con cui questa si è doluta – nel contraddittorio con la procedente Mediocredito Centrale spa, l’altra creditrice Capitalia spa e l’aggiudicataria Bianco s.a.s. – di vizi di notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e, per derivazione, di tutti gli atti successivi del processo esecutivo.

1.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, la soccombente debitrice, notificandolo tra gli altri alla UniCredit Credit Management Bank spa nella dedotta qualità di succeditrice di Capitalia spa. La destinataria della notifica produce controricorso, con il quale contesta, in primo luogo, la propria legittimazione passiva, negando la qualità di succeditrice della Capitalia; dispiega ricorso incidentale la Bianco s.a.s., articolato su tre motivi, cui resiste con ulteriore controricorso la Ortofrutticola Ciociara srl; soltanto il Mediocredito Centrale non deposita controricorso. E, per la pubblica udienza del 6 giugno 2011, costituitosi nuovo difensore per la ricorrente principale, solo questa principale illustra le sue ragioni con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e partecipa alla discussione orale.
Motivi della decisione

2. La ricorrente – che, con il controricorso avverso il ricorso incidentale di Bianco s.a.s., insta pure per un termine per la rinnovazione della notifica a Capitalia spa – sviluppa due motivi:

2.1. con un primo (alle pagine da 6 a 16 del ricorso, rubricato:

"violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 890 del 1982, art. 1, art. 8, comma 1 e art. 9 in materia di notificazione a mezzo posta, con riferimento agli artt. 160, 485 e 617 c.p.c."), essa si duole dell’erroneità della qualificazione di ritualità di una notificazione eseguita ad un indirizzo errato (al (OMISSIS)) e recante la mera indicazione di "rifiutato", ritenendo non potersi questa riferire al legale rappresentante della società destinataria; e conclude con il seguente quesito di diritto (a pag. 19 del ricorso):

dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in caso di notificazione a mezzo posta ad una società, sia applicabile la presunzione, derivante dall’interpretazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 secondo cui, nel caso di rifiuto di ricevere il plico, pur non venendo indicate nè la qualità, nè le generalità della persona che ha opposto il rifiuto, questo debba ritenersi comunque espresso dal destinatario, legale rappresentante, anche nel caso – come quello in esame – in cui: a) l’indirizzo indicato sul plico sia provatamente errato; b) non risulti alcuna annotazione da parte dell’agente postale da cui ricavare che lo stesso ha comunque rintracciato e si è recato all’esatto indirizzo; c) esatto indirizzo riferibile, peraltro, all’ufficio di un terzo (il sig. D.G.C.) presso il quale la società destinataria ha domiciliato la propria sede, con la conseguenza della materiale impossibilità di reperirvi l’Amministratore (che ha i propri uffici operativi in tutt’altro luogo) e quindi con la necessità di indicare le generalità della persona rinvenuta essendo, in tal caso, del tutto presumibile, se non certo, che sia diversa dal destinatario;

2.2. con un secondo (alle pagine 16 e 17 del ricorso, rubricato:

"violazione ed erronea applicazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c. in relazione alla L. n. 890 del 1992, art. 8"), essa si duole della erroneità della presunzione di riferibilità dell’espressione del rifiuto di riceversi l’atto notificato al legale rappresentante della società destinataria; e conclude con il seguente quesito di diritto (a pag. 20 del ricorso): nel caso in cui l’agente postale non indichi le generalità della persona che si è rifiutata di ricevere il plico e l’opponente contesti la presunzione secondo cui, nella corrente interpretazione della L. 12 novembre 1982, n. 890, art. 8, detto rifiuto sarebbe da attribuire al destinatario; tenuto conto che non si contesta alcuna falsa attestazione e che, essendo il plico indirizzato ad un recapito errato è presumibile che il rifiuto sia stato opposto da persona diversa dal destinatario, trattandosi di omissioni (costituite dal non aver indicato l’indirizzo presso il quale è avvenuto il tentativo di consegna del plico, nè le qualità e generalità di chi ha opposto il rifiuto) e non di una falsa od erronea attestazione, dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, per contestare la suddetta presunzione nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione, sia non necessario proporre una querela di falso nei confronti dell’agente postale ed, in tal caso, se l’opposizione ed i motivi di contestazione vadano comunque vagliati dal giudice che sugli stessi dovrà pronunciarsi nel merito.

3. Dal canto suo, invocato da parte della Unicredit Credit Management Bank spa il rigetto del ricorso principale, la Bianco s.a.s. dispiega, dopo avere sostenuto l’infondatezza dei motivi a sostegno del ricorso principale, ricorso incidentale per l’ipotesi di accoglimento del principale, a sua volta articolato su tre motivi:

circa l’irrilevanza dell’omessa notifica dell’ordinanza ex art. 569 c.p.c., per carenza di doglianza su omesse notifiche di atti successivi; circa la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, avendo la debitrice avuto contezza della pendenza della procedura esecutiva da tempo di gran lunga anteriore al dispiegamento dell’opposizione stessa; circa la salvezza degli effetti della vendita forzata, ai sensi dell’art. 2929 cod. civ., in quanto insensibile ai vizi delle fasi anteriori alla vendita.

4. Una volta disposta la riunione dei due ricorsi, siccome proposti entrambi contro la stessa sentenza, va notato che, benchè non sia stato correttamente integrato il contraddittorio nei confronti della Capitalia spa, l’inammissibilità del ricorso principale rende superflua la rinnovazione della notifica ad essa del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità: nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826).

5. Infatti, alla stregua della questione ritualmente posta con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorso principale deve dichiararsi inammissibile, perchè i quesiti a suo sostegno non si fanno carico della necessaria prospettazione dell’interesse a proporre l’opposizione stessa, indotta appunto dalle questioni riproposte regolarmente anche in questa sede dalla ricorrente incidentale:

5.1. è noto invero che, non sussistendo nel processo esecutivo un vero e proprio diritto al contraddittorio, in quanto – in difetto di questioni di diritto, da risolversi con sentenza – in ordine alle operazioni per lo più materiali di trasformazione in denaro di parte del suo patrimonio il debitore non vanta posizioni di diritto soggettivo in senso stretto, per la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi non basta la sussistenza di un vizio formale dell’atto, ma occorre anche che questo abbia condotto alla compressione illegittima di altre facoltà processuali dell’opponente, specificamente da indicare nell’atto di opposizione quale dimostrazione di un concreto interesse ad opporsi (per tutte e fra le più recenti: Cass. 2 novembre 2010, n. 22279; Cass. 20 novembre 2009, n. 24532; Cass. 25 agosto 2006, n. 18513; Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618; Cass. 19 agosto 2003, n. 12122);

5.2. nel caso in esame, invece, non si allega nè si deduce – se non altro nei quesiti, soli a determinare l’ambito del giudizio di legittimità, nel regime di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge) – nemmeno quale concreto svantaggio – oltretutto dinanzi all’espressa prospettazione dell’avvenuta contezza della pendenza della procedura durante le operazioni dell’esperto stimatore, oggetto peraltro del secondo motivo di ricorso incidentale – avrebbe ricevuto il debitore dall’omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti finalizzata alla prosecuzione della procedura.

6. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale e la soccombenza della Ortofrutticola Ciociara srl, cui consegue la condanna di questa alle spese sostenute dalle controricorrenti, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti con le parti intimate che qui non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna la Ortofrutticola Ciociara srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Bianco sas di Bianco Arrigo Paolo e C. e della Unicredit Credit Management Bank spa, ciascuna in pers. del rispettivo leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per ciascuna di dette controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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