Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15761 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sa di Fasano, difensore di fiducia del ricorrente, che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.L. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24.4.2009 che, in parziale riforma di quella di primo grado, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, confermata l’affermazione della sua penale responsabilità per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e diversi episodi di spaccio, aveva tuttavia ridotto l’ammontare della pena irrogata per i reati di traffico e spaccio. Deduce il ricorrente con cinque motivi di ricorso l’inadeguata valutazione dei fatti e delle prove, atteso che a suo avviso la corte territoriale non aveva dato adeguata contezza della ritenuta sua partecipazione all’associazione per delinquere, potendo al più ritenersi l’occasionale concorso in episodi di importazione e spaccio di sostanze stupefacenti; analoga censura muove alla motivazione con cui era stato ritenuto responsabile degli episodi di traffico e spaccio.

Infine deduce difetto di motivazione e violazione di legge per non essere stata ritenuta la continuazione tra il reato associativo e gli episodi di spaccio.

Le prime due censure sono destituite di fondamento, in quanto la corte territoriale ha dato ampia, puntuale ed argomentata giustificazione della decisione, di modo che i motivi di ricorso con cui il difensore del C. deduce illogicità e contraddittorietà motivazionali non hanno riscontro alcuno.

Del resto se con l’impugnazione si intendesse proporre il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe sui punti in esame inammissibile.

E’ invece fondato limitatamente all’ultimo motivo dedotto, atteso che la sentenza impugnata non da conto adeguato delle ragioni che avevano impedito di ritenere sussistente il nesso della continuazione tra il reato associativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e gli episodi di traffico e spaccio di cui il C. era stato ritenuto responsabile, sebbene in linea di principio sia ben possibile ritenere che i reati fine possano costituire l’attuazione del medesimo proposito criminoso che fu posto alla base della costituzione del sodalizio illecito, non finalizzato genericamente alla consumazione di reati di ogni genere e specie, ma specificamente di illeciti aventi per oggetto la commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata sul solo punto relativo alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio su di esso; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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