Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 31.8.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari disponeva la custodia cautelare in carcere di C.M. e CA.Ma. indagati in concorso con altri di estorsione aggravata in danno di N. A..

Avverso tale provvedimento gli indagati proponevano istanza di riesame. Il Tribunale con ordinanza in data 23.9.2010 rigettava il ricorso. Sosteneva il Tribunale la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti di entrambi gli indagati sulla scorta dei seguenti elementi: dichiarazioni di N.A.;

intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi sul territorio che avevano permesso di arrestare in flagranza di reato CA. M. e riteneva sussistente nei confronti di entrambi l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. C). Sottolineava il Tribunale la professionalità e la freddezza dimostrata dagli indagati nella realizzazione del reato e la loro capacità di ricorrere ad espedienti per evitare di incappare nelle forze dell’ordine. Riteneva che le indicate esigenze potevano essere adeguatamente soddisfatte solo con la detenzione in carcere.

Avverso il provvedimento presentava ricorso per Cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi come unico motivo la violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. C).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale del Riesame nel giustificare il mantenimento della detenzione in carcere si era limitato a valutare la gravita del fatto senza tenere conto il comportamento degli indagati che avevano effettuato nei confronti della parte offesa offerta reale di Euro 7.500,00 dalla stessa ritenuta congrua a titolo di risarcimento del danno.

Il difensore presentava motivi nuovi sottolineando come gli indagati avevano confessato avanti il Tribunale del Riesame e come l’offerta reale era stata valutata positivamente dal giudice del merito a tal fine allegava fotocopia di dispositivo di sentenza privo di data e firma.

Il ricorso è inammissibili perchè presenta motivi generici.

I motivi presentati mancano infatti di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, Deve infatti ricordarsi che il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Requisito dei motivi di impugnazione è infatti la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.

Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati ad affermare che il provvedimento impugnato si è limitato a valutare la gravita del fatto, senza tenere conto del comportamento degli indagati che avevano effettuato nei confronti della parte offesa offerta reale di Euro 7.500,00 dalla stessa ritenuta congrua a titolo di risarcimento del danno, senza tenere in considerazione la specifica motivazione del Tribunale del Riesame che ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi a carico e a favore dei due indagati con riguardo alla ritenuta sussistente esigenza cautelare di pericolosità sociale Nessuna rilevanza può essere data alla copia del dispositivo di sentenza privo di data e firma. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati trovasi ristretti perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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