Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15726

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Svolgimento del processo

1.- C.L. interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio, con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione da lei proposta nella procedura di esecuzione forzata mobiliare intentata da I.S. nei confronti di F.E., avente ad oggetto gli arredi ed i medicinali e prodotti vari della farmacia di quest’ultimo, dei quali la C. assumeva la titolarità e, comunque, 1’impignorabilità. 2.- La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 20 dicembre 2005 e notificata il 12 giugno 2006, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’unico appellato costituito, I.S..

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione C.L., a mezzo di due motivi. Resiste con controricorso I.S..
Motivi della decisione

Il presente ricorso per cassazione è inammissibile.

Il ricorso risulta notificato il 15 settembre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste pubblicata il 20 dicembre 2005 e notificata il 12 giugno 2006.

Trattandosi di causa di opposizione di terzo all’esecuzione introdotta ai sensi dell’art. 619 c.p.c. va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10).

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2 va computato a decorrere dal 12 giugno 2006, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè era già scaduto alla data del 15 settembre 2006, quando il ricorso venne notificato agli intimati. Ne segue che, essendo in contestazione il diritto di I.S. a procedere ad esecuzione forzata sui beni mobili dei quali l’odierna ricorrente rivendica la titolarità ex art. 619 cod. proc. civ., l’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.

In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimato costituito, come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di I.S. delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano nella somma di Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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