Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 31.8.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari disponeva la custodia cautelare in carcere di B.G. indagato in concorso con altri di estorsione aggravata in danno di N.A..

Avverso tale provvedimento l’indagato propone istanza di riesame.

Il Tribunale con ordinanza in data 23.9.2010 rigettava il ricorso.

Sosteneva il Tribunale la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato sulla scorta dei seguenti elementi:

dichiarazioni di N.A.; intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi sul territorio che avevano permesso di arrestare in flagranza di reato B.G. e il correo C. M. e riteneva sussistente l’esigenza cautelare di cui alla lett. C) dell’art. 274 c.p.p.. Sottolineava il Tribunale la professionalità e la freddezza dimostrata dall’ indagato e dai correi nella realizzazione del reato e la loro capacità di ricorrere ad espedienti per evitare di incappare nelle forze dell’ordine.

Riteneva che le indicate esigenze potevano essere adeguatamente soddisfatte solo con la detenzione in carcere.

Avverso il provvedimento presentava ricorso per Cassazione il difensore deducendo come unico motivo la violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale del Riesame nel giustificare il mantenimento della detenzione in carcere si era limitato a valutare la gravità del fatto senza tenere conto il comportamento dell’ indagato che aveva effettuato nei confronti della parte offesa offerta reale di Euro 7.500,00 dalla stessa ritenuta congrua a titolo di risarcimento del danno.

In data 17.12.2010 la difesa presentava motivi nuovi ai quali era allegata copia dell’ordinanza in data 26.11.2010 del GIP presso il Tribunale di Foggia che aveva sostituito la misura in atto con gli arresti domiciliari e fotocopia di dispositivo di sentenza privo di data e firma.

Il ricorso è inammissibili perchè presenta motivi generici.

I motivi presentati mancano infatti di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Deve infatti ricordarsi che il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Requisito dei motivi di impugnazione è infatti la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi – dalla dichiarazione di inammissibilità.

Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad affermare che il provvedimento impugnato ha valutato solo la gravita del fatto, senza tenere conto del comportamento del B. che ha effettuato nei confronti della parte offesa offerta reale di Euro 7.500,00 dalla stessa ritenuta congrua a titolo di risarcimento del danno, senza tenere in considerazione la specifica motivazione del Tribunale del Riesame che ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi a carico e a favore dell’indagato con riguardo alla ritenuta sussistente esigenza cautelare di pericolosità sociale. Nessuna rilevanza può essere data alla copia del dispositivo di sentenza privo di data e firma, allegato ai motivi nuovi presentati in data 17.12.2010.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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