Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15677 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7.4.2010 la 1 Sezione Penale della Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di L.L.G. e L.O.N. e ordinava l’esecuzione della sentenza impugnata.

Evidenziava la Corte territoriale che gli atti d’appello erano stati redatti il 2.12.2009 e depositati in Cancelleria il 3.12.2009 e quindi in epoca successiva all’1.12.2009, data in cui gli imputati, con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto di pena in cui erano detenuti avevano revocato la nomina dell’Avv. MATINELLA e designato quale loro unico difensore l’Avv. Fabrizio CARDINALI. Le impugnazioni erano state quindi presentate da soggetto non legittimato perchè non più officiato della difesa dei prevenuti.

Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati deducendo la violazione degli artt. 591, 592 e 99 c.p.p., art. 571 c.p.p., comma 3.

Lamenta il ricorrente, richiamando l’art. 99 c.p.p., che l’appello presentato dal difensore non consapevole della revoca rientra nelle facoltà a lui attribuite dalla legge e gli imputati non hanno effettuato alcuna dichiarazione contraria all’atto compiuto dal difensore prima che la Corte d’Appello con la sentenza impugnata dichiarasse quell’atto inammissibile.

Rileva inoltre che ai sensi dell’art. 571 c.p.p., comma 3 "può proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

Evidenzia che L.O.N. il 18.12.2009 ha rinominato l’Avv. MATINELLA in aggiunta all’Avv. CARDINALI togliendo così valore alla precedente revoca di cui all’1.12.2009.

Sottolinea inoltre che la volontà degli imputati era quella di revocare il difensore e non di rinunciare all’impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato.

Legittimato a proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 571 c.p.p., comma 3, è soltanto il difensore che riveste tale qualità al momento del deposito del provvedimento ovvero quello che sia stato appositamente nominato. Detta legittimazione deve sussistere fin dal momento in cui l’impugnazione viene proposta e deve quindi escludersi che una nomina successivamente intervenuta comporti la regolarizzazione dell’attività in precedenza svolta dal difensore non legittimato (Cass. Sez. 1 n. 4169/94).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *