Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 308 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata ha accolto, in parte, il ricorso proposto dal sig. Ga.Ca. per ottenere la condanna del Comune di Tremestieri Etneo al risarcimento del danno derivante dalla illecita occupazione e dalla irreversibile trasformazione del fondo di proprietà dell’interessato, destinato alla costruzione della strada di collegamento tra via Gravina e via Nociazzi.

2. Il progetto era stato approvato con delibera consiliare n. 95 del 10 novembre 1982, in variante al vigente strumento urbanistico, mentre la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era stata deliberata con atto della Giunta municipale n. 395 del 13 dicembre 1983. In data 15 ottobre 1985 il Comune si era immesso nel possesso degli immobili.

3. Con delibera n. 92 del 10 marzo 1986 era stata approvata la convenzione di cessione bonaria del terreno, seguita dall’accordo stipulato in data 2 novembre 1985. La misura dell’indennità era stata poi modificata con delibere n. 291 del 27 agosto 1986 n. 291 e n. 70 del 16 febbraio 1987.

4. In particolare, la sentenza ha ritenuto che "non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da occupazione sine titulo, mentre va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la differenza tra l’indennità provvisoria e l’indennità definitiva, pattuita per la cessione delle aree.

5. L’appellante sostiene che la pronuncia abbia erroneamente escluso la responsabilità dell’amministrazione comunale, attribuendo efficacia vincolante all’accordo preliminare di cessione bonaria dell’immobile stipulato dalle parti.

6. Pertanto, a suo dire, l’occupazione dell’immobile deve considerarsi priva di titolo, perché la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace, senza che, nei prescritti termini, sia stato adottato il provvedimento espropriativo.

7. Secondo l’appellante, poi, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sarebbe comunque inefficace ab origine, perché priva della indicazione dei termini di inizio e di conclusione dei procedimenti ablatori e di esecuzione dei lavori.

8. Il comune resiste al gravame, articolando ampie difese.
Motivi della decisione

Con pronuncia n. 92 del 28 gennaio 2010 questo C.G.A. riconosceva pieno fondamento alla richiesta risarcitoria avanzata dall’appellante.

Ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile, si riteneva indispensabile l’espletamento di apposita consulenza tecnica di ufficio sui seguenti quesiti:

"Dica il C.T.U., tenendo conto di tutti gli atti di causa, nonché dei documenti e degli atti esibiti dalle parti, previo rituale scambio, nonché degli eventuali necessari accertamenti tecnici, effettuati con congruo preavviso alle parti:

1) quale fosse il valore venale dell’immobile, secondo i criteri fissati dall’articolo 43 del testo unico delle espropriazioni, all’epoca di notificazione del ricorso di primo grado, nonché all’epoca dell’inizio dell’occupazione (15 ottobre 1985) e alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, pronunciata il 30 dicembre 1983;

2) quali siano state le variazioni medie del valore dell’immobile nel periodo compreso fra le date indicate al punto 1, indicando la misura media del valore dell’immobile, debitamente rivalutato, in relazione a ciascun anno di riferimento;

3) quale sia la misura degli interessi legali riferita a ciascuno dei valori e dei periodi indicati ai punti precedenti 1) e 2)".

All’uopo veniva nominato C.T.U. l’ing. Ma.Ci. – SSD ICAR/22 Estimo – presso la Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di ingegneria delle infrastrutture viarie – dell’Università degli Studi di Palermo, che ha fatto pervenire la relazione di consulenza con le relative conclusioni.

Dall’esame delle conclusioni alle quali è pervenuta la citata consulenza tecnica (che non appaiono contestate dalle parti) emerge che il criterio da seguire per la determinazione del danno si basa sulla sommatoria dei seguenti elementi: valutazione del valore dell’immobile all’anno 2004, cui vanno aggiunti gli interessi che si sono prodotti – a vario livello – dal 1985 al 2004, anche in ragione del diverso valore del bene prima della sua totale ablazione da parte dell’ente pubblico.

Pertanto, in corretta applicazione del menzionato criterio, consegue che:

– Valore dell’immobile al 2004: Euro 83.475,00;

– Interessi dal 1985 al 1988: Euro 2.088,00;

– Interessi dal 1988 al 2004: Euro 15.876,00;

– Interessi sul valore indicato nel 2004 fino al 2010: Euro 13.731,00.

Su tale somma, complessivamente ammontante a Euro 115.170,00, decorrono gli interessi fino all’effettivo soddisfo.

Va, infine, liquidato il compenso al perito per Euro 3.000,00 per onorari e Euro 500,00 per spese e diritti.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.000,00 a carico del Comune di Tremestieri Etneo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna il Comune di Tremestieri Etneo al pagamento in favore del ricorrente Ga.Ca. della somma di Euro 115.170,00 (centoquindicimilacentosettanta/00) con interessi dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Condanna l’appellato Comune alla refusione delle spese di C.T.U. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari e Euro 500,00 (cinquecento/00) per spese e diritti.

Condanna il predetto Comune alle spese di lite, che comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, Paolo Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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