Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9.12.2008 la 3 Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che in data 7,12.2007 aveva condannato C.G. alla pena ritenuta di giustizia per tentata estorsione e violazione dell’art. 494 c.p..

Evidenziava la Corte Territoriale che la prospettata desistenza era priva di riscontri in quanto non vi erano agli atti elementi dai quali evincere che l’imputato aveva abbandonato il proposito estorsivo. Tale volontà non poteva desumersi dal fatto che l’imputato per alcuni giorni non si era presentato presso l’esercizio commerciale della parte offesa.

Ricorre per Cassazione l’imputato personalmente deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione all’art. 56 c.p., comma 3 e art. 629 c.p.. Si doleva del mancato riconoscimento della desistenza rilevando che la Corte territoriale aveva acriticamente aderito al percorso motivazionale del GUP:

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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