Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 307 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Sicilia la S.p.A. s.r.l.:

1) impugnava le note comunali: a) 14 aprile 1998, n. 1635/9, con la quale la Damir veniva incaricata di rimuovere la pensilina reinstallata dalla S.p.A. il 15 aprile 1998 in via Libertà all’altezza di via Caltanissetta e b) 23 aprile 1998, n. 1821/9, contenente l’invito a non reinstallare pensiline prima del rifacimento completo dei marciapiedi di via Libertà e con la riserva dell’amministrazione di revocare l’autorizzazione a tenere le pensiline in esecuzione della delibera consiliare n. 468 del 1994. Di dette note chiedeva l’annullamento anche per contrasto con la transazione del 2 luglio 1981;

2) chiedeva il risarcimento danni arrecati ai contratti pubblicitari in essere ed all’immagine della Società.

Il T.A.R., con la sentenza appellata col ricorso in esame, dichiarava inammissibile per difetto d’interesse l’impugnativa dell’atto n. 1821/9 per inidoneità dello stesso a ledere qualunque pretesa e perché la revoca preannunziata, poi adottata il 2 novembre 1998, è stata annullata con sentenza dello stesso T.A.R. n. 1092 del 2001. In ogni caso la pretesa al mantenimento delle pensiline non poteva essere ancorata alla richiamata transazione ventennale essendo la stessa venuta a scadenza.

Dichiarava, poi, inammissibile la pretesa al risarcimento danni in applicazione del principio della pregiudiziale amministrativa.

La sentenza è stata appellata in questa sede, con richiesta di annullamento e di risarcimento danni, col favore delle spese.

Con memoria l’appellante ha illustrato i motivi di ricorso.

Il Comune si è costituito in giudizio con memoria ma non ha prodotto l’autorizzazione a resistere.
Motivi della decisione

Con decisione n. 995 del 20 luglio 2010 questo Consiglio accoglieva l’appello sulla base delle seguenti osservazioni:

"1. Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dovere procedere ad una attenta ricostruzione dei fatti.

A seguito dell’approvazione il 18 marzo 1968 del progetto per l’installazione di pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus per esporre cartelli pubblicitari anche illuminati e della richiesta 5 maggio 1970 di autorizzazione per l’attività pubblicitaria, con delibera 15 settembre 1970, n. 3410, la Giunta municipale di Palermo concedeva suolo pubblico alla Siciliana Pubblicity Advertisiting s.r.l. e l’autorizzava ad esporre cartelli pubblicitari.

L’autorizzazione-concessione aveva durata ventennale, prevedeva un canone annuo di Lire 100.000 per occupazione di suolo pubblico per ciascuna delle 57 pensiline previste nonché il pagamento della tassa sulla pubblicità rapportata alla utilizzazione effettiva delle pensiline.

Con delibera 10 maggio 1971, n. 845, la detta G.M. revocava la delibera n. 3410 e con ordinanza sindacale notificata il 3 novembre 1971 veniva disposto lo sgombero delle dette pensiline e la riduzione in pristino dei luoghi.

La delibera veniva impugnata con ricorso che il T.A.R. Sicilia accoglieva con sentenza 24 gennaio 1981, n. 4.

Successivamente, il 2 luglio 1981, veniva stipulato tra le parti un atto transattivo con il quale: a) veniva dato atto che con delibera 29 maggio 1981 il Comune aveva deciso di non appellare la detta sentenza del T.A.R. n. 4/1981 ed era stata autorizzata la stipula del disciplinare di attuazione della delibera n. 3410 del 1970; b) veniva fissata in 20 anni la durata della transazione; c) veniva reiterato l’obbligo del pagamento del canone per l’occupazione di suolo e della tassa sulla pubblicità; d) la S.p.A. rinunciava alle pretese risarcitorie maturate; e) venivano individuate con precisa localizzazione le 57 pensiline autorizzate. In tale contesto le 6 pensiline poste sui marciapiedi di via Libertà tra piazza (…) ed il Politeama alle fermate degli autobus venivano così specificate: corrispondenza via Caltanissetta, altezza bar del viale, altezza Magazzini Standa, altezza via E. Parisi, salvagente a dx verso piazza (…) e salvagente a sx verso piazza (…)

Con provvedimento 24 marzo 1984, n. 1341/9, veniva autorizzata la installazione di nuove pensiline.

Con delibera consiliare 29 dicembre 1995, n. 468, veniva approvato il risanamento dell’AMAT e veniva affidata alla detta Azienda la gestione di pensiline. Detta delibera, che nulla disponeva relativamente alle pensiline della SPA, veniva impugnata avanti al T.A.R. che, con sentenza 1 agosto 2001, n. 1089, lo dichiarava inammissibile per difetto d’interesse nella considerazione che non venivano in rilievo le ripetute pensiline della SPA.

Venivano, poi, adottate le 2 note del 14 e del 23 aprile 1989 impugnate col ricorso che il T.A.R. ha dichiarato inammissibile con la sentenza 7 ottobre 2009, n. 1587, oggetto dell’appello in esame.

Il 2 novembre 1998 il Capo della ripartizione polizia urbana emanava il provvedimento n. 5601/9 (sostanzialmente preannunciato con la nota del 23 aprile 1998, di rescissione della transazione del 2 luglio 1981 e di revoca di tutte le concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni già rilasciate alla SPA). Il provvedimento veniva impugnato avanti al T.A.R. e veniva sospeso con ordinanza di questo Consiglio 25 marzo 1999, n. 229, ed annullato dal T.A.R. con sentenza 1 agosto 2001, n. 1092. La richiesta di risarcimento danni dal 2 novembre 1998 veniva disattesa dal T.A.R. nella considerazione della brevità del tempo della sua efficacia.

2. Con l’appello in esame l’interessata lamenta che il T.A.R. abbia negato il suo interesse ad impugnare il provvedimento ostativo alla reinstallazione delle pensiline di via Libertà, in precedenza dismesse su richiesta del Comune, per consentire la sistemazione dei marciapiedi.

Il Collegio condivide la censura nella considerazione che la pretesa dell’odierna appellante ad esercitare l’attività alla quale era autorizzata per effetto della transazione del 2 luglio 1981 risultava lesa sin dal momento dell’emanazione delle note impugnate. Non è dubitabile esistesse detto interesse trattandosi di attività il cui esercizio era stato inibito dalla nota impugnata. Anche se alla data della pronuncia appellata la nota impugnata era stata sostanzialmente travolta dal provvedimento di revoca generale del 2 novembre 1998 (annullato dalla sentenza del T.A.R. n. 1092 del 2001) persisteva l’interesse all’annullamento delle note dell’aprile 1998, quanto meno ai fini risarcitori azionati col ricorso che si è concluso con la ripetuta sentenza oggi appellata. Il Collegio ritiene, pertanto, soddisfatta la condizione di ammissibilità richiesta dall’art. 100 c.p.c.

3. Le censure mosse nei confronti della nota del 23 aprile 1998 impugnata (la sola presa in esame dal T.A.R.) sono, altresì, fondate risultando la stessa assolutamente priva di presupposti.

La transazione consente la dismissione delle pensiline per ragioni di interesse pubblico ma nella specie non è stata indicata alcuna ragione giustificativa della revoca; consolidata giurisprudenza non consente provvedimenti in vista di altri dei quali non sono indicate nè la certezza dell’adozione né il momento. La delibera consiliare 29 dicembre 1994, n. 468, come precisato nella sentenza del T.A.R. n. 1089 del 2001, non si occupa assolutamente delle pensiline S.p.A. e, quindi, nemmeno tale indicazione supporta la nota del 23 aprile 1998.

Accertato che non sussiste l’inammissibilità indicata dal T.A.R. e che vengono condivise le censure di merito dedotte dall’appellante nei confronti della nota impugnata, il Collegio ravvisa fondata la pretesa dell’appellante in ordine alla verificazione del danno ed alla sua risarcibilità in questa sede. Il danno, infatti, è stato causato dall’adozione di un atto che con la presente viene riconosciuto illegittimo ed, in conseguenza, annullato.

La richiesta di risarcimento è limitata alla mancata utilizzazione delle pensiline che l’appellante aveva diritto a mantenere in corrispondenza delle 6 fermate di autobus di via della Libertà tra piazza (…) e piazza (…) (notoriamente rimaste inalterate nel numero e nell’ubicazione dal 1998 ad oggi), giusta le precisazioni fornite negli scritti difensivi ed in occasione della discussione dell’appello".

Tanto premesso il Collegio riteneva necessario, ai fini della fissazione dei criteri per la determinazione del risarcimento dei danni, che il Comune di Palermo, con facoltà di collaborazione da parte dell’appellante, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente, fornisse documentati chiarimenti sui punti seguenti:

a) data di completamento della sistemazione dei marciapiedi interessati dalla presente controversia;

b) in quale data, l’odierna appellante ha ricollocato su detti marciapiedi le pensiline preesistenti;

c) in caso di ritardo della ricollocazione rispetto al 25 marzo 1999 (di sospensione del provvedimento del 2 novembre 1998) quali siano state le ragioni del ritardo;

d) in caso di persistente mancata ricollocazione dopo la detta data di sospensione del provvedimento del 2 novembre 1998 quali siano state le ragioni;

e) se ci siano state ragioni (ed in caso positivo quali) di sospensione del termine ventennale di durata della transazione del 2 luglio 1981".

Gli elementi sono stati solo in parte forniti dal Comune di Palermo.

A fronte di tali elementi parte appellante ha avanzato una richiesta assolutamente abnorme di risarcimento, tale da non poter essere seriamente presa in considerazione da parte di questo Collegio.

Si rende pertanto necessario deferire nuovamente al Comune di Palermo il rinnovo ed il completamento dell’istruttoria e di proporre, sulla base degli elementi acquisiti, utili elementi per il risarcimento del danno, utilizzando il metodo del contraddittorio con la parte interessata.

Si assegnano giorni 90 per l’incombente e nel frattempo va sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dispone istruttoria come da motivazione e rinvia la causa all’udienza che sarà indicata con decreto dal signor Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 15 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, Paolo Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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