Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 13.5.2008 la 3 Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino che in data 6.12.2005 aveva condannato D.V.G. alla pena ritenuta di giustizia per ricettazione di un’autovettura e di targhe.

Evidenziava la Corte Territoriale che la confessione dell’imputato di essere l’autore del furto, resa a sorpresa nel giudizio di appello era estremamente generica e sostanzialmente irriscontrabile.

Ricorre per Cassazione l’imputato personalmente deducendo che la sentenza impugnata non aveva colmato la nullità della sentenza di primo grado che non aveva indicato la pena base sulla quale era stata effettuata la diminuente per il rito Dagli atti emerge che l’imputato è deceduto.

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per morte del reo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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