Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 306 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o quanto segue.
Svolgimento del processo

La signora Po. ha impugnato avanti al T.A.R. il decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica 19 luglio 2005, n. 570, di approvazione della variante generale di revisione del P.R.G. di Caltanissetta "nella parte in cui con tale decreto accoglie parzialmente l’osservazione … avanzata dalla ricorrente e comproprietari indivisi sul terreno di loro proprietà". Detto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana 2 settembre 2005, n. 35 e tale circostanza era resa nota dal Dirigente della Direzione urbanistica del Comune, con avviso pubblicato all’Albo pretorio dal 23 settembre al 13 ottobre 2005, nel quale veniva altresì specificato che "gli atti e gli elaborati sono depositati presso la Direzione Pianificazione … a libera visione del pubblico".

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività del gravame con la sentenza indicata in epigrafe che è stata appellata, con richiesta di annullamento, nella considerazione che il termine per l’impugnativa decorrerebbe dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio; conseguentemente l’interessata ha chiesto l’esame delle censure del ricorso di primo grado e le spese del giudizio.

Si è costituito per resistere l’Assessorato, con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso, col favore delle spese.

L’interessata, con memoria, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Con pronuncia interlocutoria n. 1227 del 2010 questo Consiglio, impregiudicata ogni questione in rito, in merito e sulle spese, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire documentati chiarimenti, per quanto di ragione, in ordine alla variante al P.R.G. di Caltanissetta adottata, alla osservazione dell’interessata, al parere dei progettisti, alle controdeduzioni del consiglio comunale, alle determinazioni dell’Assessorato regionale al territorio con le eventuali prescrizioni ed adeguamento alle stesse disposto con la delibera consiliare 23 aprile 2007, n. 11.

L’Amministrazione intimata ha ottemperato così che la causa è stata di nuovo rimessa in decisione ed introitata per la decisione nell’odierna camera di consiglio.
Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Giova premettere che il ricorso di prime cure, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., appare ricevibile.

Una volta approvata dall’autorità regionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la variante al P.R.G. di Caltanissetta, notevolmente modificata in corso d’opera, l’intera documentazione doveva essere depositata in visione giusta pubblicazione all’albo pretorio del Comune in virtù di quanto previsto dall’articolo 7 dello stesso decreto regionale in sintonia con l’articolo 10, c. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che impone tale adempimento al fine della piena conoscenza da parte degli amministrati.

Nel caso di specie, la pubblicazione è intervenuta tra il 23 settembre e il 13 ottobre 2005. La decorrenza del termine va evidentemente ricondotta all’ultimo giorno della pubblicazione. Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Tale modalità va raccordata con l’art. 21, L. T.A.R. secondo il quale la regola generale è quella per cui l’ultimo giorno della pubblicazione è il "dies a quo" del termine per impugnare nei soli casi in cui non sia richiesta la notifica individuale, come è nel caso di specie (C.d.S., VI, 7 maggio 2004, n. 2825).

L’ultimo giorno di pubblicazione era il 13 ottobre 2005 così che la proposizione del ricorso il successivo 24 novembre è sicuramente tempestiva.

Quanto ai profili di merito, tutti imperniati sulla illegittima reiterazione di vincolo su area già oggetto di pianificazione urbanistica comprensiva dello jus aedificandi, è opportuno precisare che tale area è in parte interessata dalla costruzione di una scuola materna (che dagli atti offerti in comunicazione si apprende essere in avanzata fase di realizzazione) e in parte a verde pubblico attrezzato in funzione probabilmente dell’edificio destinato al pubblico servizio.

Ne consegue che la precedente destinazione a verde agricolo è stata modificata in relazione ad esigenze pubbliche diverse da quelle tenute in considerazione nel passato.

L’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria nel senso voluto dal privato, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, risulti più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (C.d.S., IV, 21 aprile 2010, n. 2262).

A ciò si aggiunga che il vincolo a "verde pubblico attrezzato" (in concreto assegnato all’area dell’appellante qui in contestazione) non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà, così che la sua eventuale reiterazione non necessita di una specifica motivazione (C.d.S., 12 maggio 2010, n. 2843).

La destinazione a verde urbano attrezzato data dal P.R.G., infatti, non comporta l’applicazione di un vincolo soggetto a decadenza ex art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187.

Il fatto che la destinazione urbanistica de qua impedisca la facoltà dei proprietari di utilizzare i terreni attraverso la realizzazione di costruzioni diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico non configura l’imposizione di un vincolo sostanziale incidente sul loro diritto costituzionalmente garantito, dal momento che non inibisce da parte loro una concreta utilizzazione, ma ne prescrive soltanto le peculiari modalità da realizzarsi anche ad iniziativa degli stessi proprietari (C.d.S., 19 marzo 2008, n. 1201).

Alla stregua degli univoci indirizzi giurisprudenziali qui richiamati, non vi è dubbio che il ricorso introduttivo del presente giudizio si appalesa infondato e, pertanto, l’appello va respinto, non per la tardività del gravame introduttivo (ritenuta dal T.A.R.), bensì per la sua infondatezza nel merito.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sembra tuttavia equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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