Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15671

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 12.11.2009 la 1^ Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola che, in data 4.4.2007 aveva condannato B.M. alla pena ritenuta di giustizia per ricettazione di un ciclomotore La Corte riteneva integrato il reato contestato in capo all’imputata sia sotto il profilo oggettivo, rinvenimento del ciclomotore risultato rubato con il contrassegno identificativo (targhino) intestato alla B., sia sotto il profilo soggettivo, considerato che la donna non aveva fornito alcuna alternativa ricostruzione del fatto.

Ricorre per cassazione personalmente l’imputata deducendo come unico motivo l’omessa motivazione. Sostiene la ricorrente che nel caso in esame manca qualsiasi elemento connotante la condotta incriminata che possa essere a lei ricondotta. Non vi sono elementi che inducano a ritenere che lei abbia acquistato o comunque ricevuto il ciclomotore rubato. Evidenzia che il targhino ha un regime di circolazione autonomo rispetto al ciclomotore al quale è apposto e può essere agevolmente trasferito da un ciclomotore all’altro. Sottolinea che il dolo deve essere provato e non dedotto da un comportamento processuale.

Generiche sono le censure formulate perchè riproducono pedissequamente i motivi d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in argomento, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *