Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 304 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sede di Palermo – gli odierni appellanti impugnavano l’ordinanza n. 16 del 21 aprile 2005 con la quale il Comune di Santa Flavia aveva opposto il diniego in relazione alla richiesta di sanatoria edilizia n. 212 presentata ai sensi della L. n. 326/2003 in data 9 dic. 2004 prot. 19765 ed aveva contestualmente ordinato la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Nel gravame venivano articolate le censure di:

I) Violazione e falsa applicazione della L. Sicilia 5 novembre 1973 n. 38, art. 1; Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 9; Violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 985 n. 45, artt. 32 e 33; Violazione e falsa applicazione della L. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, art. 23; Difetto di motivazione;

II) e III) Eccesso di potere, sotto diversi profili.

Il Comune di Santa Flavia, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

Il Giudice adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La pronuncia è stata impugnata dai signori Cu. e dalla signora Crivello che assumono essere la stessa inficiata da una inesatta percezione di circostanze presupposte.

Sostengono gli appellanti che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che l’immobile per il quale era stata avanzata istanza di sanatoria ricadesse nell’area oggetto della procedura di espropriazione e poi acquisita dal Comune ex articolo 43 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327.

A questo fine si segnala la diversità di dimensioni delle aree oggetto di acquisizione e di quella totale ancora nella disponibilità degli appellanti.

In effetti, la circostanza che il diniego di sanatoria è fondato su una erronea rappresentazione della realtà costituirebbe titolo utile per disporne l’annullamento e potrà comunque rappresentare, quanto meno in prospettiva, uno strumento utile per impedire che il permanere di un diniego illegittimo e le eventuali attività demolitorie possano rivelarsi causa di responsabilità e di risarcimento danni per la stessa Amministrazione.

All’accoglimento del gravame per il motivo anzi detto si oppone, tuttavia, il rilievo che la deduzione relativa all’estraneità dell’edificazione oggetto della sanatoria all’area acquisita ex art. 43 su citato è stata per la prima volta proposta in sede d’appello, violandosi così il divieto di ius novorum.

Il thema decidendum del giudizio di appello, infatti, è delimitato dalle censure dedotte in primo grado e nell’eventuale atto di motivi aggiunti con conseguente inammissibilità, ex art. 345 c.p.c. ed oggi ex articolo 104 c. 1 del codice del processo amministrativo, di censure nuove dedotte per la prima volta con l’atto di appello (giurisprudenza costante: C.d.S., VI, 5 ottobre 2010, n. 7293; IV, 15 settembre 2010, n. 6862; V, 21 maggio 2010, n. 3206).

Alla stregua di tale osservazione non v’è ingresso per una riforma della sentenza di prime cure.

Il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo od eccezione ritenendoli irrilevanti ed ininfluenti ai fini della presente decisione.

La mancata costituzione del Comune di Santa Flavia comporta che non si renda pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente; Filoreto D’Agostino, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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