Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15717 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che:

G.G. citò in giudizio il Comune di Acquedolci per il risarcimento del danno che sosteneva essere derivato all’immobile di sua proprietà a seguito di lavori compiuti dall’ente sull’antistante strada;

la domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla Corte di Messina con sentenza che ora gli eredi dell’attore impugnano per cassazione a mezzo di tre motivi; resiste con controricorso il Comune di Acquedolci;

osserva che:

il primo motivo – con il quale i ricorrenti sostengono che il sindaco avrebbe apposto la sua firma di procura alle liti solo a titolo personale e non nella qualità – è infondato, siccome la sentenza s’è adeguata al principio in ragione del quale compete al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti e, allorquando dall’intestazione dell’atto si desuma che la procura è stata conferita dallo stesso, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l’ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato (Cass. 11516/07);

il secondo motivo – attraverso il quale i ricorrenti sostengono che il giudice d’appello, in assenza di esplicita domanda della controparte appellante, non aveva il potere di statuire sulle spese del giudizio di primo grado – è infondato, siccome tale statuizione è consequenziale alla riforma della sentenza di primo grado;

inammissibile è il terzo motivo, siccome tendente, attraverso una serie di questioni in fatto, a conseguire dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio sul merito della controversia;

il ricorso deve essere, dunque, respinto;

l’esito contrastante dei giudizi di merito giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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