Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15715 Danno a persona

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1.1. B.V., M.C. o M., G. M. o M., F.M., A.M. (o A. C., B.E. e B.L. chiesero, con ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., al Tribunale di Roma e nella spesa qualità di proprietari o possessori di villette sul lungomare Ponente di Fregene di ordinare alla s.r.l. Sogno del mare, alla s.r.l. San Marco ed al Ministero della Difesa di interrompere le intollerabili emissioni sonore derivanti dall’attività notturna di locali pubblici o stabilimenti da quelli gestiti in zona, tali da impedir loro il sonno ed il riposo proprio nei periodi di vacanza.

1.2. Nonostante le contestazioni dei convenuti, all’esito di una C.T.U. furono impartiti ordini specifici a ciascuno di loro a tutela del diritto dei ricorrenti: i quali introdussero poi il giudizio di merito, vedendosi eccepito in tale sede dalle controparti private il difetto di legittimazione attiva.

1.3. All’esito di una nuova C.T.U., il Tribunale disattese tale ultima eccezione e rigettò la domanda proposta contro il Ministero della Difesa, ma la accolse nei confronti della srl Sogno del mare e della srl San Marco, pronunciando nei loro confronti provvedimenti analoghi a quelli emanati in esito al procedimento cautelare e condannandoli al pagamento di Euro 5.000 a titolo di danno alla salute in favore di ciascuno degli attori.

1.4. Propose appello principale la s.r.l. San Marco, contestando l’attiva legittimazione delle controparti, la validità delle conclusioni della C.T.U., la correttezza della condanna solidale inflitta alle convenute originarie, la sussistenza del danno risarcibile; dal canto suo, la s.r.l. Sogno del mare propose appello incidentale, sviluppando motivi di impugnazione analoghi ed adducendo altresì la nullità dell’atto introduttivo per omessa indicazione del titolo, nonchè il carattere saltuario della attività di discoteca da essa gestita e l’ascrivibilita di buona parte delle immissioni a fonti diverse da quest’ultima. Resistettero tutti gli attori in primo grado ed il Ministero della Difesa si costituì, evidenziando la sua assoluta estraneità al giudizio di gravame.

1.5. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1176/08, pubbl. il 17.3.08, rilevò la carenza di prova sulla titolarità di diritti reali in capo agli attori in primo grado, così negando la loro legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 844 cod. civ., rigettando poi, per carenza di prova del danno alla salute ed atteso il carattere meramente presuntivo dell’accertamento della loro presenza negli immobili vicini ai locali rumorosi, la loro domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; e compensò le spese in dipendenza dell’effettività della sussistenza delle immissioni rumorose.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a cinque motivi, B.V., M.C., M.G., F.M., nonchè coloro che si dichiarano gli attuali eredi di B.L., cioè M.S., Al.

M. ed M.A. (al riguardo producendo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà acclusa al ricorso). Resiste con controricorso esclusivamente la San Marco s.r.l.; e, per la pubblica udienza del 17 maggio 2011, i ricorrenti e la controricorrente svolgono la discussione orale.
Motivi della decisione

2. I ricorrenti impugnano la gravata sentenza:

2.1. con un primo motivo, di "omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio comprovato dai documenti ritualmente prodotti in atti il 15/6/94", con il quale: ritengono che la carenza di prova sulla legittimazione attiva non era loro imputabile e che la Corte territoriale avrebbe dovuto invitarli a ricostruire i fascicoli; comunque riproducono, in uno al ricorso, il titolo di proprietà di M.C. e la copia dell’indice del fascicolo di primo grado, vistato dalla Cancelleria in data 15.6.94; e concludono con il seguente quesito di diritto: dica la S.C. se la Corte di Appello, laddove ha ritenuto "la totale assenza di prove documentali della titolarità di diritti reali sulle villette" in questione da parte degli attori/appellati, sia incorsa in vizio di motivazione per omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo esaminato l’atto di proprietà della signora M.C. depositato in atti in data 15/06/1994;

2.2. con un secondo motivo, di "violazione dell’art. 844 cod. civ. in relazione all’estensione della tutela anche ai diritti personali (art. 360 c.p.c., n. 3)", con il quale: lamentano che il godimento e l’uso – " vuoi in virtù di diritto dominicale, vuoi in forza di locazioni estive, vuoi per altro titolo" – delle villette da parte loro era provato dalle risultanze della C.T.U., dalle notizie apparse sui quotidiani e dai reiterati interventi di Vigili Urbani e Carabinieri; contestano che l’art. 844 cod. civ. sia norma posta a tutela esclusiva della proprietà o di altro diritto reale, come ritenuto dalla Corte di appello; e concludono con il seguente quesito di diritto: dica la S.C. se la norma di cui all’art. 844 c.c. imponga al giudice, anche secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all’art. 32 Cost., di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso e non limiti la sua operatività ai diritti reali ed ai titolari dei medesimi, come ritenuto dalla Corte di Appello;

2.3. con un terzo motivo, di "violazione degli artt. 844 e/o 2043 cod. civ. circa gli obblighi risarcitori delle società resistenti – violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in merito alla sussistenza di presunzioni circa la sussistenza del danno", con il quale: lamentano il mancato ricorso, da parte della Corte territoriale, alle presunzioni per ricostruire il periodo di esposizione ai rumori ed alla valutazione equitativa del danno; e concludono con il seguente quesito: dica la S.C. se la Corte d’Appello, laddove non ha riconosciuto il danno liquidato in via equitativa dal Tribunale, è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2121 e 2729 cod. civ. , omettendo di far ricorso a presunzioni in tema di risarcimento del danno da esposizione ad inquinamento acustico;

2.4. con un quarto motivo, di "violazione dell’art. 115 c.p.c. circa il fatto notorio del danno da inquinamento acustico", con il quale:

ritengono avere malamente la Corte territoriale escluso il ricorso al fatto notorio dell’idoneità dell’inquinamento acustico a produrre il danno, incorporando nel ricorso alcuni articoli di stampa del 16.8.94 o del 29.5.08; e concludono con il seguente quesito: dica la S.C. se la Corte d’Appello, laddove ha ritenuto che "gli appellati non hanno mai offerto prova o indizio alcuno di aver subito un danno alla salute" sia incorsa in vizio di motivazione per omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo esaminato il fatto notorio che l’inquinamento da rumore notturno provoca danno alla salute";

2.5. con un quinto motivo, di "omessa violazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla presenza in atti di certificati medici dei ricorrenti, come da indice sopra fotocopiato del 15/06/1994", con il quale si dolgono dell’omessa disamina appunto di detti certificati, che sarebbero risultati dal n. 4 dell’indice del fascicolo di parte del giudizio di merito vistato dalla cancelleria in data 15.6.94; e che concludono con il seguente quesito: dica la S.C. se la Corte d’Appello, laddove ha ritenuto che "gli appellati non hanno mai offerto prova o indizio alcuno di aver subito un danno alla salute" sia incorsa in un vizio di motivazione per omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo esaminato i certificati dei ricorrenti depositati in atti in data 15/06/1994. 3. Degli intimati deposita controricorso la sola San Marco s.r.l., la quale contesta la produzione di documenti mediante la loro fisica incorporazione nel ricorso, adducendo la violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., per poi eccepire l’inammissibilità del gravame per vizio dei quesiti di diritto; e contesta partitamente tutti i motivi di ricorso, tra l’altro negando che l’indice di documenti su cui si fondano il primo e il quarto si riferisca al giudizio per cui è causa.

4. In via preliminare:

4.1. si rileva che al ricorso si applica l’art. 366 bis cod. proc. civ. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto -ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima);

4.2. è ammissibile la produzione della sola documentazione a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, quand’anche incorporata al ricorso stesso: pertanto, può ammettersi quanto i ricorrenti ritengono sufficiente a provare la qualità di eredi di L. B. in capo a M.S., Me.Al. ed M.A.; ma non può ammettersi la produzione di articoli di stampa a pretesa comprova della notorietà di alcuni fatti rilevanti per la decisione; quanto agli indici dei fascicoli di parte vistati, a parte ogni considerazione sulla loro ammissibilità per l’imperfetta indicazione del luogo ove essi si trovano rispetto alla produzione anche in questo giudizio versata e la carenza di idonea specificazione del fascicolo processuale cui si riferirebbero, valga più radicalmente quanto si viene a dire subito appresso.

5. Ciò posto, il primo ed il quinto motivo (di cui ai punti 2.1 e 2.5) sono inammissibili; ed infatti:

5.1. con essi i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto non esistenti agli atti un titolo di proprietà, quello di C.M., nonchè un numero imprecisato di certificati medici, che essi adducono essere stati prodotti nel corso del giudizio di merito come da indice che riproducono, incorporandolo in fotocopia, nel ricorso, deducendolo riferito al primo grado di quello;

5.2. la controricorrente contesta la riferibilità di tale indice al primo grado del giudizio;

5.3. effettivamente la Corte di appello da per certa (pag. 12, penultimo capoverso, della gravata sentenza) la "totale assenza di prove documentali della titolarità di diritti reali" sugli immobili ed assume come altrettanto indubbio (pag. 14, righe settima e seguenti, della gravata sentenza) che "nessun certificato medico è stato prodotto dagli attori";

5.4. peraltro, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito per avere ignorato un documento che si assume ritualmente acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.;

l’errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere invece denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, (in tali espressi sensi, v., da ultimo, Cass. 19 febbraio 2009, n. 4056; in senso analogo, v. pure Cass. 1 giugno 2007, n. 12904, ovvero Cass. 17 luglio 1997, n. 6556), ove beninteso ne ricorrano i presupposti ed i termini.

6. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. Al riguardo:

6.1. è noto che, in generale, i quesiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.:

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); con la conseguenza che sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

6.2. per come formulato, il quesito a conclusione del secondo motivo non si fa carico di individuare in positivo, in modo da ricomprendere nella relativa nozione anche i ricorrenti, la natura del diverso diritto che a loro dire sarebbe oggetto della tutela apprestata dall’art. 844 cod. civ., limitandosi a negare la limitazione, postulata dalla Corte di appello, della sua applicazione ai titolari di diritti reali: insomma, il quesito non individua in quale veste i ricorrenti potrebbero accampare diritti in base a detta norma, riferendosi la giurisprudenza da loro richiamata (Cass. 11 aprile 2006, n. 8420) pur sempre ad una fattispecie di conflitto tra titolari di diritti reali su fondi finitimi (come si evince dalla lettura della motivazione e non della semplice massima);

6.3. pertanto, l’eventuale risposta positiva al quesito come formulato non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza, visto che non si predica la titolarità di ulteriori situazioni giuridiche.

7. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente ed essere disattesi:

7.1. di per sè (tra le altre, v.: Cass. 29 aprile 2005, n. 9001;

Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 20 maggio 2009, n. 11729), il ricorso al fatto notorio ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.,, comma 2, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l’esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile solamente la positiva assunzione, a base della decisione, di un’inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura;

7.2. ancora, la valutazione equitativa del danno presuppone pur sempre che il danno sia ritenuto esistente in sè, cioè che sia positivamente risolta, in favore dei pretesi danneggiati, la questione dell’ari debeatur: tanto che essa è preclusa quando appunto manchi la prova di quest’ultimo punto (per tutte, v.: Cass. 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3794; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226);

7.3. orbene, la Corte territoriale ha escluso di poter "presumere l’esistenza di un danno alla salute sulla base di una conoscenza assai approssimativa della durata all’esposizione al rumore", precisando che "per quanto emerge dagli atti non si può in alcun modo affermare che tale esposizione sia stata continuativa e/o di lunga durata" e che già la circostanza della presenza degli appellati nelle villette era stata frutto soprattutto di una presunzione e di una parziale non contestazione, tanto da restare inidonea a fondare l’ulteriore presunzione di una protratta esposizione;

7.4. in sostanza, la ratio decidendi del rigetto sta nell’impossibilità di ritenere sussistente nell’an un qualunque danno alla salute attesa la carenza di qualsivoglia elemento sulla durata dell’esposizione al rumore e soprattutto della sua protrazione per un tempo apprezzabile ai fini della configurabilità stessa di un danno risarcibile: ed avverso tale statuizione i ricorrenti non formulano – e comunque certo non nei quesiti, pur essendo tanto previsto a pena di inammissibilità del motivo – una specifica doglianza, limitandosi a predicare il nesso tra inquinamento acustico e danno, ma senza affrontare il profilo, invece obiettivamente dirimente, posto dalla Corte capitolina a fondamento della sua decisione;

7.5. tanto esime dal rilevare che non risulta – se non altro nei quesiti – in quale atto o in quale passaggio del pur non breve giudizio di merito gli odierni ricorrenti abbiano provato od offerto di provare la durata e le modalità della loro concreta esposizione al rumore, per un tempo idoneo a configurare una apprezzabile menomazione del loro diritto alla salute.

8. Ne consegue che:

8.1. inammissibili i motivi primo, secondo e quinto, nonchè infondati i motivi terzo e quarto, il ricorso va rigettato;

8.2. quanto alle spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti e controricorrente, peraltro, la diversità delle decisioni in primo e in secondo grado integra un giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità; mentre non vi è luogo a provvedere quanto ai rapporti tra i ricorrenti e gli altri intimati, atteso che costoro non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra ricorrenti e controricorrente le spese del giudizio di legittimità; nulla per le spese nei rapporti tra ricorrenti ed altri intimati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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