Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1/4/2009 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.G., e in conseguente riforma della pronunzia Trib. S. Maria C.V. 20/2/2004, condannava il Centro Chirurgia Vascolare Casa di Cura S. Michele s.r.l. al risarcimento dei danni dal medesimo sofferti in conseguenza della contrazione della epatite cronica di HCV all’esito di emotrasfusioni effettuate durante e dopo l’intervento chirurgico cui il medesimo si era presso il medesimo sottoposto il 14/3/1991.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Centro Chirurgia Cardiovascolare S. Michele s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il C..

Le intimate sezioni di Acerra e di Caserta dell’AVIS non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. e 5.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la "chiara indicazione" – nei termini più sopra indicati – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all’atto di citazione in 1 grado, alla CTU, alla sentenza di 1 grado, all’atto di appello senza invero debitamente riportarli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v, Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Non può d’altro canto sottacersi che, nel dolersi dell’avere la corte di merito erroneamente applicato la prova presuntiva ex art. 2729 c.c., laddove non ha considerato che "la cartella clinica era stata redatta in modo incompleto per non essere stata trascritta la provenienza di 2 delle 6 sacche di sangue impiegate (la 411 e la 430)", sicchè la "citata presunzione" era inapplicabile, "siccome priva dei presupposti della gravità, precisione e concordanza"; e nel lamentare che la corte di merito non ha valutato "se si tratti di responsabilità autonome o concorrenti, in quest’ultimo caso con diritto di rivalsa pro-quota del condebitore che abbia risarcito l’intero danno nei confronti dell’altro condebitore", la ricorrente muove in realtà censure di violazione di norme di diritto, e manca al riguardo il relativo prescritto quesito di diritto (il motivo d’altro canto non recando neanche il prescritto momento di sintesi, in relazione al denunziato vizio di motivazione).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente C. (che ne ha diritto, giacchè il relativo difensore, pur avendo notificato il controricorso al domicilio eletto del ricorrente, ha partecipato alla discussione in udienza), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente C..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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