T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 208 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti impugnano il diniego meglio in epigrafe individuato relativo alla richiesta realizzazione di un garage e su un suolo di proprietà distinto al foglio 20, part. N.2619, definito pertinenziale al fabbricato di proprietà in Paganica – L’Aquila foglio 20, part. N.2622, adiacente al lotto oggetto dell’intervento.

Il diniego è stato opposto dal Comune di L’Aquila, a seguito di un lungo procedimento, sul rilievo che il garage realizzando, in contrasto con l’art. 9 L. n.122/1989, non sarebbe stato completamente interrato rispetto all’andamento originario del terreno e non sarebbe dunque autorizzabile a seguito di presentazione di D.I.A.

Da qui il ricorso che deduce:

1) Violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà tra atti, carenza o quantomeno errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto dei presupposti e per sviamento dall’interesse pubblico, carente e/o insufficiente motivazione: per l’intervento in questione, i ricorrenti avevano presentato una D.I.A. pienamente ammissibile anche su aree vincolate, con il solo limite della decorrenza del termine di trenta giorni a far data dal rilascio dell’atto di assenso; ne discende che pienamente operativa era la DIA presentata dai ricorrenti per l’intervento in questione, espressamente prevista per tale intervento dall’art. 137 del T.U.E. anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 comma 1, 23 e 13 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (T.U.E.). Contraddittorietà ed illogicità manifesta: i ricorrenti avevano, già in data 19.11.2002, presentato istanza di autorizzazione edilizia per l’intervento de quo, poi convertita in D.I.A. in data 27.11.2003; i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a distanza di quasi due anni, sono tardivi con riferimento ai termini di cui all’art. 23 del T.U.;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.9 della legge n.122/9, così come modificato dall’art. 137 del T.U.E. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti e sviamento dall’interesse pubblico: la realizzazione dell’intervento è pienamente consentita dall’art. 9 della legge n.122/89, che prevede la possibilità di realizzazione di box anche seminterrati purché su aree pertinenziali al fabbricato cui accedono, stante la ratio complessiva della disposizione, tesa a favorire per quanto possibile la realizzazione di spazi a parcheggio; il parcheggio realizzando è a livello inferiore del piano di campagna per tre lati e superiore per il quarto, stante l’andamento non pianeggiante del terreno.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’esito della pubblica udienza del 13 aprile 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione

Il ricorso è inteso a contestare il diniego opposto dal Comune di L’Aquila alla realizzazione di un garage parzialmente interrato, secondo i ricorrenti pienamente conforme a quanto consentito dalla L.122/1989, art.9.

In proposito, i ricorrenti deducono di aver richiesto dapprima autorizzazione gratuita alla realizzazione de qua, poi "convertita" in D.I.A.; la tardiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, secondo i ricorrenti, non consentirebbe il diniego, comunque illegittimo, posta la sicura ricomprensibilità dell’opera tra quelle realizzabili mediante D.I.A. a termini della citata normativa.

Giova anzitutto ricordare che, secondo l’art. 9 della L. 24.3.1989, N.122, "I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; inoltre, "l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività".

La testuale lettura delle richiamate disposizioni limita dunque la fattispecie derogatoria alla realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti solo ove sia effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale ("sottosuolo"), rientrando le autorimesse, edificate anche parzialmente fuori terra, nella disciplina urbanistica ordinaria (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV, n.6065 dell’11.10.2006; sez.IV, n.8260 del 27.11.2010).

L’interpretazione estensiva, per vero talora sposata in ossequio alla pretesa ratio della massima diffusione delle aree a parcheggio nelle aree urbane già edificate, che consentiva la realizzazione dei parcheggi anche in costruzione seminterrate, se tuttora regge nel caso di diversa destinazione da attribuire a costruzioni già realizzate (considerata la possibilità di realizzazione di siffatte unità anche al "piano terreno dei fabbricati"), non può essere al contrario ammessa nel caso di costruzioni da realizzare ex novo, ostandovi il dato letterale già sopra richiamato e dovendosi rilevare che il riferimento a parcheggi "nel sottosuolo" o "sotterranei" osta alla ricomprensione, tra dette costruzioni, delle autorimesse che, anche solo per un tratto della loro altezza, non risultino totalmente interrate:

Ad avviso del Collegio, la ratio delle disposizioni derogatorie non può che essere considerata in obbligato bilanciamento con l’opposta esigenza che le costruzioni ammesse in deroga restino comunque occultate ovvero assorbite dall’impatto dell’edificio cui direttamente e visibilmente accedono, dovendosi invece applicare il regime ordinario ove tale "naturale e diretto assorbimento" non sia configurabile (cfr. TAR Lazio, sez.IIter, n.3593 del 17 febbraio 2000).

Nel caso di specie, è pacifico che il garage in questione dovrebbe sorgere ex novo su area catastalmente distinta da quella del fabbricato sui dovrebbe accedere, il che comporta che il preteso vincolo "pertinenziale" non discende oggettivamente dallo stato dei luoghi ma dovrebbe conseguire, per un verso, ad una verifica "funzionale" e, per altro, all’espressa volontà del proprietario; il medesimo vincolo pertinenziale dovrebbe inoltre far discendere l’impossibilità, materiale e giuridica, della diversa utilizzazione da parte di terzi, condizione, anche questa, richiedente specifica verifica; sul piano oggettivo, la fabbrica sarebbe solo parzialmente al di sotto del piano di campagna, restando in elevazione (per circa ml. 1,5) almeno per il quarto lato; peraltro, la parziale sottoelevazione neppure sarebbe "naturale", ma effetto di successivi riporti di materiale, atti a ricostituire, sua pure solo in parte, l’andamento naturale del soprassuolo (cfr. memoria di costituzione Comune di L’Aquila: "nel progetto era altresì prevista una cospicua attività di movimento di terra destinata a costituire un terrapieno per la successiva ricopertura del nuovo fabbricato e degli spazi ad esso circostanti").

Ora, in disparte la questione della legittimità della complessiva operazione di "sistemazione del soprassuolo" per rendere in definitiva interrato ciò che non lo sarebbe mantenendo l’originario andamento del suolo (stigmatizzata in caso analogo da Cons. di Stato, sez.IV, n.2579/2009), che costituirebbe anch’essa trasformazione edilizia richiedente titolo, resta comunque il fatto che, almeno per un lato, il garage in questione è sicuramente non interrato, il che impone, pur nel favore concesso alla realizzazione di autorimesse, di fare salvo l’aspetto esteriore e visibile del territorio, sicché la realizzazione di strutture de quibus resta pacificamente ammessa solo in assenza di alterazioni visibili del territorio, argomento valido, per quanto sopra detto, anche per le autorimesse pertinenziali se ed in quanto sotterranee.

Esclusa pertanto la riconducibilità ontologica dell’intervento richiesto nel novero delle autorimesse pertinenziali realizzabili in forza della L. n.122/89, ne discende sia la inapplicabilità del regime della ex autorizzazione gratuita sia della sopravvenuto regime della D.I.A., con la conseguenza della legittimità dell’opposto diniego.

Diversa questione, che tuttavia esula dal thema decidendum, è se l’intervento de quo possa essere autorizzato in forza di altro titolo edilizio (permesso di costruire), posto che non avendolo i ricorrenti mai richiesto, nessuna verifica (sul rispetto di indici volumetrici, distanze e quant’altro) in tal senso è mai stata effettuata dall’Amministrazione, né, in forza dell’art. 34. comma 2 del codice del processo amministrativo, il giudice può sindacare sul potere non ancora esercitato; del tutto ultroneo è dunque il rilievo opposto dai ricorrenti (in memoria 1 aprile 2011) circa la pretesa conformità edilizia dell’intervento legittimabile in forza di permesso di costruire, la cui verifica non spetta, per quanto sopra detto, a questo Giudice

Il ricorso, in quanto infondato, va dunque respinto.

Le spese possono compensarsi tenuto conto della risalenza del ricorso con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo – L’AQUILA,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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