T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 334 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente della Regione Calabria, è stata immessa in ruolo con concorso interno riservato sensi della l.r. n. 8/1980 e prestava servizio, prima dell’immissione in ruolo, presso la Regione Calabria con rapporto di impiego a tempo determinato e, successivamente, con rapporto di impiego a tempo indeterminato.

Ha richiesto con diffida alla Regione Calabria di provvedere al riconoscimento in suo favore degli effetti giuridici ed economici del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo e, non avendo ottenuto alcuna risposta dall’Amministrazione, ha proposto il presente gravame in sede giurisdizionale, notificato il 29 ottobre 1998, evidenziando che ai sensi della l.r. n. 9/1975 (art. 75) al personale inquadrato nei ruolo regionali deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’immissione nei ruoli della Regione, con attribuzione dello stipendio iniziale previsto dalla legge in relazione alla qualifica di inquadramento, aumentato di scatti e classi di stipendio secondo le modalità fissate dalla disposizione indicata fino alla copertura dell’anzianità di servizio maturata negli enti di provenienza.

La Regione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto diretto alla revisione del precedente inquadramento in ruolo disposto con il DPGR n. 1450 del 7 agosto 1981 o, comunque, rigettato perché infondato.

Nella pubblica udienza del 10 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

È fondata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’amministrazione resistente.

La mancata impugnazione nei termini di decadenza del provvedimento autoritativo con il quale l’Amministrazione ha determinato lo stato giuridico ed economico di un dipendente rende inammissibile qualsiasi successiva richiesta di accertamento del diritto ad un diverso stato o alla corresponsione di emolumenti che siano in contrasto con il predetto inquadramento (cfr., da ultimo, Tar Salerno, II, 16 dicembre 2009 n. 7920).

La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota, infatti, per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumano illegittimamente incidenti su tali posizioni (cfr., tra le più recenti, Cons. St., V, 26 ottobre 2006 n. 6307; Tar Catania, III, 17 marzo 2003 n. 480).

La mancata impugnazione del DPGR n. 1450 del 7 agosto 1981 rende, pertanto, inammissibile la domanda, che, peraltro, questo Tar ha già in altre occasioni esaminato nel merito, rigettandola (cfr. sentt. n. 647 e 449 del 1996).

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *