Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 21-04-2011, n. 15837 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

eppe Giampaolo -, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 16-20.12.10 il Tribunale di Trieste, sezione riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo di beni immobili e mobili emesso il 13.11.10 dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di F.A., indagato per concorso nel delitto p. e p. ex art. 640 bis c.p..

Tramite il proprio difensore ricorreva il F. contro detta ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) violazione dell’art. 321 c.p.p., art. 640 bis c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 64 bis per essersi i giudici del riesame limitati a meri richiami a talune risultanze investigative senza approfondire le censure mosse dalla difesa e senza apprezzare in concreto il fumus commissi delicti, a tal fine non bastando l’astratta configurabilità del reato contestato unicamente sulla base dei termini dell’imputazione formulati dal PM;

b) vizio di motivazione, avendo l’impugnata ordinanza argomentato in modo meramente apparente e con formule di stile in relazione alle censure svolte in sede di riesame dalla difesa del F., con particolare riguardo alla memoria difensiva depositata per far valere motivi aggiunti.

1- Il motivo di ricorso che precede sub a), in cui – nonostante il richiamo all’art. 321 c.p.p., art. 640 bis c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 64 bis – sostanzialmente si critica il livello di approfondimento della motivazione resa dai giudici del riesame, si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili mediante ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, che possono essere censurati unicamente per violazione di legge.

E pur vero che in essa rientrano anche gli errores in indicando o in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o meramente apparente perchè privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. n. 25932 del 29.5.2008, dep. 26.6.2008; Cass. S.U. n. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2004): ma non è questo il caso dell’ordinanza in discorso, che con motivazione niente affatto inesistente od incomprensibile ha applicato il noto principio per cui in sede di riesame il Tribunale deve limitarsi a verificare la configurabilità del reato ipotizzato sotto forma di accertamento della congruità degli elementi necessari per la sussistenza del fumus commissi delicti.

In altre parole, se è vero che nella valutazione del suddetto fumus quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 26197 del 5.5.10, dep. 9.7.10), non può però dirsi che nel caso di specie la gravata pronuncia si sia limitata ad una delibazione meramente astratta e/o apparente o comunque priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Risulta, infatti, che l’impugnata ordinanza si è espressamente basata sulla consulenza in atti, rinviando alla cognizione piena del merito la valutazione dell’esattezza delle conclusioni riportate dal ct.

In breve, malgrado l’infelice espressione adoperata laddove parla di problematico approfondimento degli atti, in realtà l’impugnata ordinanza non si è sottratta all’obbligo di motivazione, integrata anche soltanto dal rinvio alle risultanze della consulenza in atti.

Nè il ricorso chiarisce perchè l’ipotesi accusatoria non sarebbe sussumibile sotto la norma incriminatrice dell’art. 640 bis c.p., non potendosi valorizzare a tal fine le contestazioni in punto di fatto svolte in ricorso circa l’esatto contenuto e la genuinità dei rapporti negoziali tra la E-St e la Sviluppo Italia, che richiederebbero un approccio diretto agli atti di causa e un loro apprezzamento, precluso in sede di legittimità. 2- Il motivo che: precede sub b) è generico perchè non spiega quali sarebbero le censure difensive (diverse da quelle avanzate nel ricorso in oggetto) espresse in sede di riesame e sulle quali l’impugnata ordinanza avrebbe omesso di motivare.

Nè a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio ai motivi contenuti in una memoria depositata nel corso del procedimento di riesame di cui però non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19. 2.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5, n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94. dep. 11.2.95).

3- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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