T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 328 Concessione per nuove costruzioni Costruzioni abusive Interesse a ricorrere Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna, con vari motivi di ricorso, l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Reggio Calabria n. 113 del 26.9.2005, con cui gli è stato ingiunto di demolire la sopraelevazione del tutto abusiva, perché priva di permesso di costruire, di un manufatto ad 1 piano f.t..

Allega, infine, di aver presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria (ex art. 36 t.u. edil), dopo la notifica dell’ordine di demolizione, ma prima della proposizione del ricorso (sia il ricorso sia la domanda in sanatoria risultano notificate al Comune il 24.11.2005, ma la seconda è allegata al ricorso, sicché non può che essere precedente ad esso).

L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché l’istanza in sanatatoria risulta definita con atto tacito di rigetto (a causa della mancata produzione, nel termine assegnato, della documentazione integrativa richiesta), divenuto ormai inoppugnabile.

Ne deduce, comunque, l’infondatezza nel merito.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la domanda di sanatoria, stante la formazione del silenziorigetto, va considerata esitata in via definitiva in termini negativi per il ricorrente, non risultando in atti alcuna impugnativa dell’atto tacito di diniego.

Essendosi formato il rigetto tacito e risultando questo ormai da tempo inoppugnabile, non può che dichiararsi la originaria carenza di interesse del ricorrente alla decisione dell’impugnativa contro l’atto sanzionatorio.

Infatti, il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 350; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340);

Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 t.u.edil., è inammissibile per carenza di interesse, "spostandosi" l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826).

Applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell’istanza di sanatoria precede la proposizione del presente ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità di quest’ultimo, stante l’originaria carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l’atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza;

Le spese possono essere integralmente compensate, anche in considerazione dell’andamento complessivo della controversia, caratterizzata dall’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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