Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 21-04-2011, n. 15836 arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con ordinanza del 20.5.10 il GIP del Tribunale di Vicenza, pronunciando in sede di rinvio dopo che la 6^ Sez. di questa S.C. (con sentenza n. 13900 dell’11.3.10, dep. 12.4.10) aveva annullato per difetto di motivazione una precedente ordinanza, convalidava l’arresto in flagranza di C.A. in relazione al delitto di concussione.

Contro detto provvedimento ricorre per cassazione il C. – tramite il proprio difensore – deducendo inosservanza dell’art. 381 c.p.p., comma 4 e art. 391 c.p.p. perchè, pur trattandosi di arresto in flagranza facoltativo, il GIP non avrebbe controllato, nella propria motivazione, l’uso ragionevole o meno – con valutazione ex ante – della facoltà di arresto da parte della p.g. per la gravità del fatto o per la pericolosità del soggetto; in tal modo era venuto meno al compito demandatogli della pronuncia di annullamento con rinvio, ferma restando l’impossibilità per il giudice della convalida di sostituirsi alla p.g. nell’assolvere tale onere motivazionale (come statuito da Cass. Sez. 2 del 17.9.03) e/o di apprezzare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (indizi comunque insussistenti – ad avviso del ricorrente – vista l’incensuratezza del C. e l’importo di Euro 5.000,00 da lui ricevuto, non particolarmente significativo e trattenuto solo dietro insistenze della persona offesa).

Nelle more, la difesa ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento dell’imputato.

2- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Si premette che, proprio alla luce della giurisprudenza menzionata in ricorso (Cass. Sez. 2, n. 40432 del 17.9.03, dep. 23.10.03, rv.

227276; adde, in senso conforme, Cass. Sez. 6 n. 31281 del 6.5.09, dep. 29.7.09, e altre ancora), se è vero che la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare – in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’interessato – il potere di privazione della libertà, è però altrettanto pacifico in giurisprudenza che tale indicazione non deve necessariamente concretasi in una motivazione ad hoc del provvedimento stesa dalla medesima p.g., essendo sufficiente che, grazie al contesto descritto emergente deal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale dall’art. 381 c.p.p., comma 4.

E’ quanto ha fatto l’impugnata ordinanza che, pur attardandosi anche sull’esame di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, nondimeno ha altresì valutato, con apprezzamento ex ante, l’uso della facoltà di arresto da parte della p.g. per la gravità del fatto o per la pericolosità del soggetto, dando atto che dal verbale di arresto emergeva non solo e non tanto la necessità di recuperare subito il denaro oggetto materiale della concussione, prima che il C. lo occultasse, quanto il fatto che la G.d.F. era pervenuta all’arresto dell’odierno ricorrente all’esito di intercettazioni telefoniche che dimostravano come egli praticasse in maniera sistematica e reiterata la concussione.

Nè può dirsi che tale rilievo sia estraneo alla scelta della p.g. di procedere all’arresto (come, invece, sostanzialmente si sostiene nella memoria difensiva nelle more depositata dal ricorrente), costituendo – anzi – uno dei più importanti parametri orientativi in tal senso.

Le contrarie argomentazioni svolte in punto di fatto dal ricorrente per diversamente lumeggiare le concrete modalità dell’accaduto scivolano sul piano del merito e, quindi, si collocano al di fuori del novero delle doglianze spendibili ex art. 606 c.p.p..

3- Ex art. 616 c.p.p., la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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