T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 719 contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente impugnativa concerne il provvedimento del RUP n.1 del 04.01.2011 di aggiudicazione definitiva all’A.T.I. R. ed Impresa G.F. dei lavori relativi ai percorsi della storia a servizio del turismo quota 424. Infrastrutture per la valorizzazione degli eventi dello sbarco del 1943.

Il ricorso è fondato.

Merita accoglimento il terzo motivo, con cui è stato dedotto la violazione del disciplinare di gara -Sezione XII e dei principi in materia di presentazione delle offerte da parte delle imprese partecipanti.

In proposito il Collegio rileva che le offerte economiche, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono restare segrete per tutta la fase procedimentale per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali.

In caso contrario la sussistenza di tale commistione comporta la violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

Nella fattispecie in esame, l’impresa aggiudicataria ha inserito elementi concernenti l’offerta economica all’interno della busta contenente l’offerta tecnica ed in particolare il computo metrico relativo alle migliorie proposte contiene l’indicazione del relativo valore economico e dunque un elemento, concernente l’entità dell’offerta economica presentata dalla predetta ditta aggiudicataria. (in senso conforme T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 novembre 2007, n. 1852 e Consiglio St., sez. V, 21 marzo 2011 n. 1734).

Risulta quindi violata la procedura di gara con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che è caratterizzata da una netta separazione tra la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica:.

Il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetto al seggio di gara la conoscenza di qualsiasi elemento economico al fine di evitare ogni possibile influenza sul seggio di gara nella valutazione dell’offerta tecnica.

Tale principio costituisce infatti un presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e mira a garantire l’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo.

L’accoglimento di tali profili di censure, essendo satisfattivo dell’interesse di parte ricorrente, consente l’assorbimento delle ulteriori censure.

Risulta pertanto inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata A.T.I. tra R. S.r.l. ed Impresa G.F., che comunque sarebbe altresì infondato, in quanto la Ditta ricorrente ha da un lato documentato il possesso della certificazione di qualità per la categoria prevalente dei lavori OG1 e, sotto altro profilo, le dichiarazioni di cui al modello C sono integrate da relazione debitamente sottoscritta in calce dal legale rappresentante (doc. 7 ed 8 produzione di parte ricorrente in data 4 aprile 2011).

In conclusione, il ricorso va accolto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata A.T.I. tra R. S.r.l. ed Impresa G.F..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Condanna il Comune di Altavilla Silentina e l’A.T.I. tra R. S.r.l. ed Impresa G.F. al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di 3000 Euro, oltre accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra le due parti soccombenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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