T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 374 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, unitamente ad altri, ha partecipato alla procedura di mobilità indetta dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs 165 del 2001, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale (cat C9 a tempo pieno).

Ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità sotto numerosi profili.

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata ed il controinteressato che hanno contro dedotto alle avverse doglianze ed eccepito il difetto di giurisdizione del G.A..

La causa è stata trattenuta in decisione avendo il Collegio avvisato le parti di una possibile decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’ art. 60 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

2. Va preliminarmente rilevato che la procedura di mobilità in contestazione è stata indetta ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs 165 del 2001 il quale, nel testo riformulato recentemente, per effetto della novella di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 150 del 2000, prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire".

La procedura di mobilità è stata espletata per la copertura di un posto del medesimo profilo professionale e non determina alcuna progressione di carriera, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

3. Ciò premesso, in linea di diritto è fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sollevata dalla difesa di parte intimata con la propria memoria scritta e su cui si è sviluppato il contraddittorio anche in sede di discussione orale.

La Suprema Corte regolatrice ha precisato (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.Un., 9 settembre 2010, n. 19251) che, in generale, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, solo le procedure selettive di tipo concorsuale per l’attribuzione a dipendenti della P.A. di qualifica superiore, che comportino il passaggio da un’area ad un’altra, hanno una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l’assunzione", e valgono a radicare, ed ampliare, la fattispecie eccettuata attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell’art. 63 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Fuori da questa ipotesi, non operando detta eccezione, conseguentemente, si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che dispone in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.

4. Pertanto, per quanto precede, le procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura selettiva concorsuale, come quella in contestazione nel presente giudizio, non rientrano nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell’art. 63 citato D.lgs., ma in quella generale del giudice ordinario di cui al primo comma del medesimo art. 63.

5. In conclusione va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 21 marzo 2011, n. 144; Consiglio di stato, sez. V, 25 novembre 2010, n. 8234) presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, salvi gli effetti sostanziali e processuali in virtù del principio della traslatio judici, secondo quanto statuito dall’articolo 11, comma 2°, del c.p.a..

6. Le spese possono essere compensate atteso che il testo normativo vigente di cui al citato art. 30 è stato recentemente modificato, sussistendo in precedenza un contrasto interpretativo in materia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario come indicato in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *