Cass. pen., Sez. I, Sentenza 29 Luglio 2010, n. 29967 Continuazione del reato No all’applicazione solo perché l’autore dei furti reiterati è un minore rom

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Considerato in fatto e in diritto

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il GUP del tribunale di Bolzano, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, non ravvisando i presupposti dell’istituto, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., nell’interesse di N. J. in relazione ad alcuni reati di furto, commessi tra il maggio 2000 ed il dicembre 2006, oggetto di sette sentenze di condanna divenute irrevocabili nei suoi confronti ed incluse nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della sede nell’ottobre 2008.
2. – Contro tale pronuncia l’interessata, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione arbitrariamente respinto l’istanza, malgrado la natura omogenea dei reati, illogicamente escludendo la sussistenza di adeguata prova di un preventivo ed originario disegno criminoso, senza adeguatamente valutare, per un verso, la circostanza che la N. – nomade di etnia slava – era minorenne al momento della commissione di almeno tre dei fatti reato oggetto delle sentenze di condanna e che ai fini del riconoscimento della continuazione, come affermato dallo stesso giudice dell’esecuzione, “non è necessaria una specifica preventiva individuazione dei singoli fatti, quanto una programmazione, anche generica, che nel minore appare di più contenuta definizione”.
In particolare nel ricorso si osserva come questa Corte ha da tempo evidenziato (in termini Sez. 1, Sentenza n. 5239 del 15/10/1996, Rv. 206400) che “in tema di reato continuato, corrisponde alla norma di carattere programmatico contenuta nell’art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) – che prescrive come le norme processuali debbano applicarsi in modo adeguato alla personalità del minore – affermare che la programmata attuazione da parte del minorenne di plurime condotte devianti – strumento, sia pure patologico, di realizzazione della propria personalità – possa inquadrarsi unitariamente in un sorta di scelta esistenziale, e possa, in presenza di altri elementi significativi (medesima tipologia di reati e prossimità temporale degli stessi) considerarsi alla stregua di un vero e proprio progetto, o disegno, criminoso”, sicché la mancata applicazione della disciplina del reato continuato, nel caso in esame, doveva ritenersi illegittima e lesiva, oltre tutto, del principio della legalità della pena, tenuto conto che una delle sentenze di condanna aveva inflitto alla ricorrente, minorenne, per il reato di tentato furto, la pena di anni quattro di reclusione.
3. – Il ricorso è basato su motivi infondati e va quindi rigettato.
In primo luogo va ribadito il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione [eventuale incompetenza funzionale del giudice; illegalità o eccessività della pena inflitta] che in essa avrebbero dovuto essere denunziate con i mezzi di gravame disposti dalla legge (ex multis, si veda, Sez. 2, Sentenza n. 5941 del 4/8/1988, Rv. 179059; Sez. 1, Ordinanza n. 37979 del 10/6/2004, Rv. 229580).
Ciò premesso, il Collegio deve rilevare che il provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, resiste a tutte le censure formulate in ricorso, ove si consideri, che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha fatto un puntuale e corretto riferimento a dati circostanziali e giuridici caratterizzanti, in concreto, la disomogeneità della dimensione storico-naturalistica dei diversi delitti, adeguatamente valorizzando le ragioni fattuali, in particolare l’apprezzabile lasso temporale intercorso tra le diverse violazioni, la loro commissione in diverse località (Palermo, Palma Campania, Ascoli Piceno, Trieste, Padova, Bolzano, ecc.) ed in concorso con persone diverse, che ostavano all’identificazione di un unico e preordinato disegno criminoso.
Al riguardo occorre considerare, in particolare, che la identità del bene giuridico violato ed il ridotto lasso temporale intercorso fra le varie condotte – nel caso in esame, per altro, motivatamente esclusi – costituiscono aspetti che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 5618 del 21/12/1993 – 22/2/1994 ric. Moro), sono da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione e che non è stato dal giudice dell’esecuzione, con adeguata motivazione, in fatto ravvisato, affermando che l’elemento caratterizzante della fattispecie esaminata era rappresentato, piuttosto, dalla “reiterazione della condotta”.
Quanto poi alla minore età della N. al momento della commissione di alcuni dei reati oggetto dell’istanza – dato che il giudice dell’esecuzione non ha affatto ignorato – va osservato che anche i precedenti richiamati nel ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 4632 del 30/09/1998, Rv. 212122; Sez. 1, Sentenza n. 5239 del 15/10/1996, Rv. 206400) lungi dall’affermare che la condizione di minorenne possa costituire, da sola, elemento sintomatico e decisivo per il riconoscimento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, si inscrivono anch’essi, in realtà, nell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di continuazione, lo “stile di vita” adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente ad integrare l’unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all’imputato minorenne” (in termini Sez. 1, Ordinanza n. 46166 del 5/11/2009, Rv. 245507) per il quale non è prevista alcuna diversa o più ampia configurazione dell’istituto, in quanto la disposizione dell’art. 1, comma primo, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l’adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali.
4. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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