T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-04-2011, n. 3464 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’art.34 della l.r. Lazio n.41 del 1990 ha previsto l’inquadramento automatico, con decorrenza 1.1.1990, in alcune nuove aree di attività istituite ai sensi del precedente art.33 ed elencate nella tab. "A" allegata alla legge, delle figure professionali indicate nella successiva tab. "B" (e, con riferimento al caso di specie, quelle di terminalista, inquadrabili nell’area informativa, V^ qualifica);

Considerato che questo Giudice, adito da numerosi dipendenti regionali (fra i quali l’odierna ricorrente) aspiranti all’inquadramento nella citata V^ q.f., ha ritenuto non corretta la procedura seguita dall’amministrazione regionale al fine di dare concreta attuazione al disposto dell’art.34 sopra sintetizzato e, con decisione nr.5952/2000 (della cui corretta ottemperanza si tratta), dopo aver dato atto che l’inquadramento previsto da tale norma ha quale presupposto lo svolgimento delle mansioni di terminalista "nell’ambito della qualifica funzionale posseduta" (sia pure in modo non continuativo od esclusivo), ha accolto la relativa domanda di giustizia (ric.nr. 9173/1996) nei soli confronti di quei ricorrenti le cui mansioni svolte (di terminalista o di addetto alla ricezione dati area informatica) fossero attestate da dichiarazioni dei responsabili di settore, facendo salve, in ogni caso, le ulteriori determinazioni dell’amministrazione regionale;

Vista la decisione nr. 9705/2008 con cui questo Tribunale – (adito dai ricorrenti ivi menzionati per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata) – dopo aver riscontrato che detta decisione era rimasta ancora ineseguita nei confronti di alcuni degli stessi ricorrenti (fra cui la sig.a F.) mancando un provvedimento definitivo in ordine alla loro posizione, ha accolto il relativo ricorso (nr.4059/2004) e, per l’effetto:

– ha dichiarato l’obbligo della Regione Lazio di determinarsi in ordine al loro inquadramento, o meno, nella V^ q.f., nel termine di giorni 90 decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della stessa pronuncia;

– ha nominato un Commissario ad acta nella persona dell’Assessore regionale alle RR.UU. ovvero di un funzionario dallo stesso incaricato, acchè provvedesse, nel caso di persistente inottemperanza, alla compiuta esecuzione del giudicato di cui trattasi;

Considerato che il Commissario ad acta, avv. G.D., ha provveduto all’analisi, fra gli altri, del fascicolo della sig.a F. e non riscontrandovi la presenza di "dichiarazioni rese dai responsabili della struttura di appartenenza" attestanti lo svolgimento, ancorchè in via non esclusiva e continuativa, di mansioni di "terminalista o addetto alla registrazione dati dell’area informatica", ha escluso, con provvedimento del 18.1.2010, l’applicazione, nei suoi confronti, dell’art.34 della l.r. n.41 del 1990;

Considerato che avverso detta determinazione, ritenuta violativa od elusiva del giudicato formatosi sulla decisione della Sezione nr. 5952/2000, la sig.a F. ha promosso l’actio iudicati in epigrafe invocando:

– il proprio diritto all’inquadramento nella V^ q.f., alla ricostruzione della carriera;

– il pagamento degli arretrati con corredo di accessori;

– la condanna della resistente e del Commissario incaricato al risarcimento dei danni causati e causandi;

Considerato che le dichiarazioni esibite dalla ricorrente a sostegno dell’invocato inquadramento sono date:

a) da una nota assessorile del 22.7.1992 che inserisce la F. in un elenco di cinque unità di personale addette al lavoro "su macchine operatrici che includono tastiere di P.C. col sistema MS DOS dove è possibile utilizzare… i software compatibili disponibili sul mercato in particolare: utilizzazione di programmi per l’elaborazione e trattamento testi con procedure di salvataggio, modifica, ricerche, archiviazione ecc.";

b) da una nota dirigenziale del 29.7.1992 che, con riferimento ad una circolare assessorile del 12.6.1992 dettante criteri per l’individuazione del personale da ammettere ai corsi di informatica di secondo livello, rileva che "…. la carenza di personale di 5° livello……ha costretto ad utilizzare il personale di 4° livello, alcuni dei quali già impegnati con la videoscrittura, che attualmente gestisce, in modo eccellente, i P.C. in dotazione";

Considerato che le predette dichiarazioni non consentono – come correttamente dedotto dalla resistente – di ritenere il provvedimento commissariale di cui trattasi violativo od elusivo il giudicato per cui è causa, atteso che:

– la pronuncia nr.5952/2000 non ha acclarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella V^ q.f. limitandosi a sanzionare la procedura (sino ad) allora attivata dall’amministrazione per rendere concreto il disposto dell’art.34 l.r. n.41/1990 e demandando alla medesima amministrazione il compito di riprovvedere al riguardo, in sintonia con le normae agendi ivi statuite;

– il Commissario ad acta non ha potuto che prendere atto dell’inidoneità delle sopra estese dichiarazioni a supportare l’aspirazione della ricorrente posto che l’una (quella del 22.7.1992) si limita a specificare che le macchine operatrici impiegate sono compatibili con applicativi software per attività di elaborazione, trattamento testi, ricerca, archiviazione ecc., ma non che detti applicativi fossero installati su tali macchine e che le stesse, ed in particolare quella assegnata alla F., fossero adibite a tali attività; mentre l’altra dichiarazione (del 20.7.1992), ancor più genericamente, attesta che, nell’ambito dei dipendenti di 4° livello, alcuni di essi (nominativamente non indicati) gestiscono, in modo eccellente, i P.C. in dotazione;

Considerato, conclusivamente, che l’actio iudicati in epigrafe, sulla base di quanto rassegnato, deve ritenersi infondata e che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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