T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-04-2011, n. 3463 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone quanto segue:

– con bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, n. 94 del 12 dicembre 2006, veniva indetto un concorso per il reclutamento di n. 1.507 allievi agenti della Polizia di Stato;

– che, in possesso dei requisiti richiesti, presentava regolare domanda di partecipazione al concorso;

– sottoposto agli accertamenti di cui all’art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, veniva riconosciuto dalla Commissione all’uopo costituita "non idoneo al servizio di polizia" per carenza dei requisiti di cui al D.M. 20 giugno 2003, n. 198, e precisamente per "deficit visus (v.n. OD: 3/10 v.n. OS: 6/10)".

Avverso tale giudizio il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. 30 GIUGNO 2003, N. 198 in quanto – come risulta dalla certificazione dell’Azienda Ospedale Piemonte di Messina in data 6 dicembre 2007 e da una relazione medica redatta da un Ufficiale medico – il ricorrente "presenta in entrambi gli occhi un visus naturale = 10/10, fundus oculi nei limiti fisiologici ed un senso cromatico nella norma".

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198. IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA" DI TRATTAMENTO.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1, N. 3 DEL D.M. 30 OTTOBRE 2006, atteso che la Commissione, formulando un giudizio di inidoneità nei confronti del ricorrente che possiede il visus prescritto, "ha disapplicato ampiamente quanto previsto nel bando di concorso".

Con atto depositato in data 4 febbraio 2008 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 12 febbraio 2008 e in data 13 febbraio 2008 – ha prodotto una memoria difensiva nonché presentato "ricorso per regolamento di competenza".

Con ordinanza n. 87 del 14 febbraio 2008 il Tribunale per la Sicilia, Sez. Staccata di Catania, ha disposto una verificazione.

Stante l’esito favorevole al ricorrente di tale verificazione, pervenuto in data 6 maggio 2008, con ordinanza n. 821 del 4 giugno 2008 il citato Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Tenuto, poi, conto dell’adesione al regolamento di competenza da parte del ricorrente, il Presidente del Tribunale ha disposto la trasmissione d’ufficio del fascicolo al TAR del Lazio.

A seguito della costituzione dinanzi al TAR del Lazio, il ricorrente ha prodotto "istanza per l’esecuzione" dell’ordinanza cautelare n. 821/2008, dolendosi – in particolare – del mancato inserimento del suo nominativo in graduatoria.

Con ordinanza n. 719 del 2009 la Sezione ha accolto tale istanza.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna il verbale in data 6 novembre 2007, con il quale è stato riconosciuto "non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198: Deficit visus (V.N. OD. 3/10 V.N. OS: 6/10)" dalla Commissione medica, nominata con D.M. n. 333B/12E.1.06/F in data 18 settembre 2007, per l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato.

Ai fini dell’annullamento contesta, tra l’altro, il presupposto di fatto su cui poggia il provvedimento impugnato e cioè asserisce che la diagnosi della Commissione medica, così come formulata, deve ritenersi erronea; a supporto della fondatezza del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, allega anche un certificato medico dell’Azienda Ospedale Piemonte di Messina, nel quale si dà conto della presenza di un visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi.

1.2. In ragione del rilievo che il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., n. 4053 dell’8 luglio 2003; C.d.S., n. 1392 del 27 ottobre 1998), il Tribunale inizialmente adito ha disposto un accertamento d’ufficio.

Tale accertamento ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza della causa di inidoneità menzionata nel giudizio impugnato.

Dal verbale in data 11 aprile 2008, depositato dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina Legale in data 6 maggio 2008, risulta, infatti, che il ricorrente è "SI Idoneo quale allievo agente della Polizia di Stato" in quanto presenta un "OO: Visus naturale 10/10 Non alterazioni dell’apparato visivo".

Stante il riportato esito, va evidenziata l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda l’impugnato verbale di inidoneità e la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere.

Tanto è da ritenere sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento del medesimo provvedimento, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.

2. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 7896/2008 e, per l’effetto, annulla il verbale con il quale, in data 6 novembre 2007, la Commissione medica nominata con D.M. n. 333B/12E.1.06/F del 18 settembre 2007 per l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato ha riconosciuto il sig. A.A. "non idoneo al servizio di polizia" per "deficit visus".

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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