Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 15836 recesso e risoluzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. Lombardi e Briganti conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì la Sansone Grandi Appalti (SGA) s.a.s. di Sansone Raffaele e C, per sentir dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di subappalto con la stessa stipulato in relazione a lavori di "casseratura legno, montaggio ferro c.a., getti c.a.", con conseguente condanna della resistente al risarcimento danni.

Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo di non essere subappaltatrice, ma associata nell’esecuzione dell’opera. Essa, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale.

Con sentenza in data 13-5-2002 il Tribunale adito, qualificato come subappalto il contratto intercorso tra le parti, in accoglimento della domanda attrice dichiarava il medesimo risolto per grave inadempimento della convenuta, rigettando la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società istante e la domanda riconvenzionale.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il p 30-6- 2006, rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dalla convenuta.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la SGA s.a.s., sulla base di tre motivi.

La Lombardi e Briganti s.p.a. ha resistito con controricorso, al quale ha fatto seguire, in prossimità dell’udienza, il deposito di una memoria.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame della copiosa documentazione esibita.

Il motivo è inammissibile, in quanto, per la sua genericità, non rispetta il canone di autosufficienza del ricorso.

Giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre il tenore esatto del documento, riportandone, semmai, il contenuto nella sua integrità, in maniera da consentire alla Suprema Corte di procedere al controllo della relativa decisività sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, senza che sia possibile sopperire con indagini integrative (non avendo detta Corte accesso agli atti del giudizio di merito) o che siano sufficienti i richiami "per relationem" agli atti del giudizio di merito, inammissibili in sede di legittimità (Cass. 3-8-2007 n. 17043; Cass. 28-2-2006 n. 4405; Cass. 31-5-2006 n. 12984;

Cass. 28-6-2006 n. 14973; Cass. 25-8-2006 n. 18506). Oltre a riprodurre nel ricorso il contenuto del documento di cui lamenta il mancato esame, inoltre, il ricorrente deve indicare la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, essa è rinvenibile (Cass. 9-2-2009 n. 4056; Cass. 25-5- 2007 n. 12239).

Nella specie, il motivo in esame appare del tutto carente, non specificando, in concreto, quali documenti rilevanti non siano stati esaminati dai giudici di merito, non riproducendo il loro contenuto e non precisando in quale sede processuale sia avvenuta la relativa produzione.

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1671 c.c. Sostiene che durante l’esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna contestazione di inadempimenti da parte della società committente, la quale ha estromesso immotivatamente la convenuta dal cantiere, con un atto di recesso unilaterale dal contratto. Rileva che, a seguito di tale recesso, alla SGA doveva essere riconosciuto quanto sostenuto per spese, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno. Assume che la Corte di Appello ha ignorato la documentazione prodotta a sostegno della domanda riconvenzionale, rappresentata dagli allegati tecnici firmati anche dalla Lombardi e Briganti, da un computo metrico estimativo redatto in base al contratto di appalto e dal riconoscimento del debito da parte della società committente. Fa presente che tali documenti vengono a smentire l’inadempimento dedotto dalla controparte.

Il motivo, nella parte in cui lamenta l’omessa valutazione di documenti, è inammissibile per considerazioni analoghe a quelle in precedenza svolte, non riproducendo l’esatto contenuto degli atti che si sostiene non essere stati esaminati dalla Corte di Appello e non indicando il momento della loro produzione in giudizio.

Per il resto, le doglianze mosse, attraverso la formale prospettazione di violazione di legge, si risolvono in mere censure di merito in ordine alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello, la quale, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, da un lato ha accertato che la SGA è incorsa in gravi inadempimenti (non portando a termine i lavori assunti contrattualmente, non pagando i propri dipendenti e i propri fornitori, violando i regolamenti interni posti rigorosamente dalla committente, non provvedendo al pagamento dei contributi previdenziali per i suoi operai ed al versamento delle ritenute fiscali), tali da legittimare la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dall’attrice, e dall’altro ha dato atto che la convenuta non ha offerto alcuna prova circa i lavori asseritamente ultimati e non pagati. La ricorrente, pertanto, lungi dal dedurre un vizio denunciabile in Cassazione, si limita, in buona sostanza, a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede.

3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1635 c.c. e segg., deducendo che i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato in ordine alle contestazioni mosse dalla committente per giustificare l’inadempimento.

Anche tale motivo, con il quale in realtà viene denunciato un vizio di motivazione, è inammissibile, essendo formulato in termini del tutto generici e mirando, comunque, a contestare nel merito il giudizio espresso dalla Corte di Appello circa gli inadempimenti contrattuali in cui è incorsa la società subappaltatrice.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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