Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-04-2011, n. 16060 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, il 22 aprile 2010, il Tribunale di Cremona applicava ad E.O.E. M. la pena, concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Con un unico motivo di ricorso, deduceva la violazione dell’art. 69 c.p., n. 4, in quanto il giudice aveva riconosciuto l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenendolo prevalente alla recidiva specifica reiterata ostandovi il disposto del menzionato art. 69 c.p., comma 4.

Insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come è noto, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 3 ha sostituito l’art. 69 c.p., comma 4, sottraendo al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Va altresì ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 5, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Ne consegue che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (SS. UU. n. 35738, 5 ottobre 2010).

Nel caso di specie, il giudice non ha effettuato nessuna valutazione sulla recidiva contestata quale eventuale espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, limitandosi ad affermarne la sussistenza ed operando poi il giudizio di comparazione ritenendo la prevalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in violazione, pertanto, del divieto contenuto nel più volte menzionato art. 69 c.p., comma 4.

Il ricorso deve quindi essere accolto con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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