Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-04-2011, n. 16058 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17 marzo 2010, la Corte d’Appello di Messina rigettava la richiesta di revoca ovvero di sospensione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza emessa in data 1 giugno 2007 dalla medesima Corte nei confronti di D.D.N.M..

Avverso tale provvedimento la predetta proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge osservando che, con riferimento all’immobile oggetto di demolizione, aveva presentato, nei termini, istanza di condono ai sensi della L. n. 326 del 2003 e che, avendo interamente corrisposto gli oneri concessori dovuti e versato la somma prevista dalla legge a titolo di oblazione, l’abuso doveva ritenersi sanato.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il difetto di motivazione, rilevando come la Corte territoriale si sia limitata ad elencare una serie di massime giurisprudenziali per poi concludere per il rigetto della domanda senza indicare le ragioni del rigetto medesimo.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato si sostanzia, come osservato in ricorso, nella mera enunciazione di una serie di massime giurisprudenziali e non contiene alcuna coerente indicazione delle ragioni per le quali la domanda è stata rigettata.

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, menzionata anche in ricorso e nel provvedimento impugnato, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna il giudice dell’esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. 3, n. 38997, 23 ottobre 2007).

La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo chiarito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell’integrazione della fattispecie penale (si vedano Sez. 3, n. 21487, 21 giugno 2006, contenente dettagliata ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema; Sez. 3, n. 40425, 12 dicembre 2006, Sez. 3, n. 1894, 23 gennaio 2007; Sez. 3, n. 41620, 13 novembre 2007; Sez. 3 n. 35389,16 settembre 2008; Sez. 3, n. 9177 2 marzo 2009; Sez. 3, n. 28225, 10 luglio 2008; Sez. 3, n. 14504, 2 aprile 2009; Sez. 3 n. 34809, 8 settembre 2009; Sez. 3 n.35391, 30 settembre 2010).

Il menzionato potere dovere del giudice in presenza dell’atto abilitativo illegittimo deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poichè il mancato effetto estintivo non è riconducitele ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3, n. 23080, 10 giugno 2008;

conf. Sez. 3 n. 26144, 1 luglio 2008; Sez. 3, n. 12869, 24 marzo 2009; Sez. 3, n. 27948 8 luglio 2009; Sez. 3, n. 31479,29 luglio 2008).

Le argomentazioni poste a sostegno dell’orientamento appena richiamato valgono, ovviamente, anche per quanto riguarda il giudizio di esecuzione, con riferimento al quale questa Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di "condono edilizio" non determina l’automatica revoca dell’ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l’obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Sez. 3, n. 39767,11 novembre 2010; Sez. 3, n. 46831, 22 dicembre 2005).

Ciò posto, deve rilevarsi, concordando con le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che il provvedimento impugnato risulta del tutto mancante di una doverosa e puntuale verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la condonabilità dell’opera in generale e, in particolare, per la valida formazione della sanatoria tacita invocata dal ricorrente.

Tale verifica si rendeva ancor più necessaria alla luce delle risultanze fattuali evidenziate nella menzionata requisitoria ed attinenti ad una segnalazione della polizia municipale di Capo d’Orlando del 23 aprile 2008 inerente alla prosecuzione dei lavori oltre il termine di legge fissato per la condonabilità e la introduzione nel PRG di vincoli di tutela ambientale.

La lacuna motivazionale riscontrata dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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