T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-04-2011, n. 3411 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso, ritualmente notificatola Società ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe.

Risulta depositato in Segreteria atto di rinuncia al presente ricorso per cessazione della materia del contendere, regolarmente notificato all’Amministrazione intimata.

Il Collegio non può, dunque, che registrare tale richiesta e dare atto della rinuncia al ricorso da parte della Società ricorrente.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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