Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 15831

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 febbraio 2003 il Tribunale di Perugia – adito da T.E. e in via riconvenzionale da O.G., l’uno committente e l’altro esecutore della fornitura e posa in opera di infissi in legno – condannò l’attore a pagare al convenuto la somma di 3.038,66 Euro, con interessi e rivalutazione monetaria, calcolando in tale importo la differenza tra i rispettivi crediti delle parti.

Impugnata da T.E., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Perugia, che con sentenza del 20 dicembre 2004 ha condannato O.G. a pagare all’altra parte la somma di 17.182,79 Euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. O., in base a due motivi. Si è costituita con controricorso P.M., quale erede di T.E.. O.G. ha presentato una memoria.
Motivi della decisione

La resistente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso, deducendo e documentando che l’atto è stato rivolto a T.E., il quale era deceduto il (OMISSIS), ed è stato notificato il 27 ottobre 2005 presso il suo difensore nel giudizio a quo, anzichè ai successori del defunto, pur se la morte di costui era nota a O.G., poichè il 18 aprile 2005 gli eredi gli avevano notificato un atto di precetto per ottenere il pagamento cui era stato condannato ed egli aveva corrisposto la somma dovuta con un assegno intestato alla vedova del de cuius.

Il ricorrente, nella sua memoria, ha replicato che l’impugnazione è stata proposta tempestivamente, entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., e che comunque la costituzione in giudizio di P.M. ha sanato ogni eventuale nullità, sicchè occorre semmai disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di T.E..

L’assunto va disatteso, poichè si basa sul presupposto che la sentenza di secondo grado non fosse stata notificata: presupposto smentito da quanto si legge nell’intestazione dello stesso ricorso, che è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 408/2004 del 11.11-20.12.2004, notificata il 13 luglio 2005. Nè si può condividere la tesi prospettata nella memoria di O.G., secondo cui tale notificazione dovrebbe essere ritenuta tamquam non esset, sia perchè era stata effettuata nel domicilio da lui eletto soltanto ai fini di un procedimento di correzione di errore materiale di quella stessa sentenza, sia perchè era stata richiesta dal difensore di T.E. dopo l’estinzione del mandato difensivo, conseguente alla morte della parte. Si tratta di circostanze inidonee a escludere che da quella notificazione fosse derivata la piena conoscenza della decisione di secondo grado, che infatti O.G. ha impugnato nel merito nel rispetto del termine "breve" (notificando però il ricorso al defunto T. E., pur avendo avuto notizia del suo decesso).

Quanto poi alla costituzione in giudizio di P.M. non può essere riconosciuta l’efficacia sanante che O.G. le attribuisce. A norma dell’art. 164 c.p.c., sia nel testo originario applicabile in questo giudizio ratione temporis, sia in quello attualmente vigente, un atto di impugnazione viziato nella editio actionis, come è quello destinato a una persona deceduta, viene bensì convalidato in seguito alla costituzione in giudizio degli eredi, ma soltanto ex nunc, poichè restano salvi i diritti anteriormente quesiti, tra i quali in particolare quelli derivanti dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza (cfr., tra le altre, Cass. 4 febbraio 2009 n. 2683): passaggio in giudicato che nella specie si era già verificato prima del 13 dicembre 2005, quando il controricorso è stato depositato in cancelleria, poichè erano decorsi più di sessanta giorni dalla notificazione del 13 luglio 2005, che come si è detto – indipendentemente dai vizi da cui in ipotesi potesse essere inficiata – aveva raggiunto lo scopo di portare il destinatario a conoscenza della sentenza di appello.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 600,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 600,00 Euro per onorari, con gli accessori di letgge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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