Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-04-2011, n. 16055 archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M.L.L. proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione in data 22 aprile 2009 del G.I.P. di Siracusa, emesso nel procedimento per violazioni urbanistiche a carico di S.C. ed altri, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta per difetto delle condizioni di specificità e concretezza di cui all’art. 410 c.p.p..

Assumeva infatti il G.I.P. che l’opposizione si risolveva in una generica critica delle considerazioni avanzate dal Pubblico Ministero senza indicazione delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova.

Con un unico motivo di ricorso deduceva, pertanto, la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., affermando l’insussistenza della dichiarata inammissibilità in quanto, come si desumeva dal tenore letterale dell’opposizione, con la stessa si evidenziava la mancanza di un accertamento circa la corrispondenza tra i lavori abusivamente eseguiti indicati nell’ordine di demolizione e quelli oggetto della sanatoria rilasciata, chiedendo fossero disposte ulteriori indagini finalizzate ad accertare la effettiva sussistenza di tale corrispondenza.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato preliminarmente come la giurisprudenza di questa Corte abbia evidenziato che la deliberazione de plano sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M. può essere effettuata dal G.I.P. non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato (Sez. 1, n. 23687,18 giugno 2010; Sez. 5, n. 11524,16 marzo 2007).

Tale valutazione deve, ovviamente, essere adeguatamente motivata.

Nel caso di specie, la ricorrente evidenzia che la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero era fondata sull’intervenuta sanatoria delle opere abusivamente realizzate.

Rappresenta, inoltre, una apparente discrepanza tra le opere realizzate descritte nell’ordine di demolizione e quelle oggetto di sanatoria e richiede disporsi ulteriori indagini per verificare la conformità delle opere al titolo abilitativo sanante.

Ciò posto, deve osservarsi, in primo luogo, che nel caso di specie si richiedeva una ulteriore e diversa valutazione del titolo abilitativo in sanatoria senza indicazione specifica dell’effettivo oggetto dell’investigazione e delle specifiche fonti di prova.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" .(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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