Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2011, n. 15791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 27.12.2004 C.C. chiedeva il riconoscimento dell’assegno di invalidità dalla data della domanda;

Il Tribunale di Catania con sentenza del 29.11.2006 dichiarava la stessa invalida nella misura dell’86% e condannava l’INPS ad erogare l’assegno richiesto dal 1.1.2005 (in quanto la stessa risultava iscritta alla lista di collocamento speciale solo dal Dicembre 2004), con compensazione delle spese.

La detta C. interponeva appello, ma la Corte di appello di Catania con sentenza del 8.5.2007 rigettava l’appello dichiarando irrepetibili le spese di lite.

La Corte territoriale rilevava che la L. n. 118 del 1971, art. 13, subordina la prestazione al requisito dell’incollocazione e che quindi la C., avendo chiesto l’iscrizione solo nel dicembre del 2004, non aveva diritto alla prestazione prima della data concessa. La ricorrente avrebbe potuto iscriversi anche prima dell’avvenuto accertamento giudiziario.

La C. ha proposto due motivi di ricorso, l’INPS e il Ministero dell’Economia hanno resistito con controricorso; la C. ha depositato memoria difensiva in relazione al controricorso dell’INPS.
Motivi della decisione

Nel primo motivo si allega la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, della L. n. 482 del 1968, artt. 1 e 1 19, della L. n. 68 del 1999, artt. 1 e 8, degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La ricorrente ha avuto notizia di avere una percentuale di invalidità superiore al 46%, necessario presupposto per l’iscrizione, solo dal 30.7.2003; prima non avrebbe potuto iscriversi. L’incollocazione comunque era stata indirettamente provata come da documentazione indicata a pag. 9 del ricorso.

Con il secondo motivo si allega la violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto, nonostante la soccombenza parziale, in primo grado si erano compensate integralmente le spese di lite. Inoltre erano state dimezzate le spese sostenute per gratuito patrocinio.

Il ricorso, va dichiarato inammissibile, in quanto pur essendo stato il ricorso depositato nella vigenza del D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 6, e pur essendosi richiamato nei due motivi dell’art. 360 c.p., n. 3, non è stato formulato alcun quesito di diritto, omissione espressamente sanzionata all’art. 366 bis. c.p.c. (norma ancora applicabile ratione temporis atta presente controversia) con l’inammissibilità del ricorso. Questa Corte ha peraltro osservato che il quesito di diritto non può risultare indirettamente dalle argomentazioni svolte in ricorso, ma deve chiaramente ed espressamente risultare dall’atto di impugnazione (Cass. n. 16002/2007; Cass. n. 5073/2008).

Pertanto, come detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Stante la dichiarazione di cui a pag. 17 del ricorso, nulla sulle spese.
P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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