Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 21-04-2011, n. 16052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

U.M. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, in data 22 febbraio 2010, dal Tribunale di Padova e con la quale veniva applicata la pena concordata dalle parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti e disposto il sequestro conservativo della somma di Euro 620,00, già oggetto di sequestro probatorio, mediante conversione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), rilevando come la misura reale applicata fosse del tutto incompatibile e non giustificata con la contestuale concessione della sospensione condizionale della pena che non determinava alcun diritto di credito a favore dell’erario.

Insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il provvedimento con il quale veniva disposta la conversione del sequestro probatorio in conservativo è stato annullato dal Tribunale del riesame di Padova a seguito di istanza della difesa del condannato, con conseguente venir meno dell’interesse dello stesso per l’impugnazione.

Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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