Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 21-04-2011, n. 16051 Sentenza straniera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o impugnato.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 aprile 2010, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva la richiesta di riconoscimento della sentenza penale di condanna emessa nei confronti di R.A. dalla Corte d’Appello di Chambery per i reati di illecita detenzione di stupefacenti e contrabbando.

Avvero tale decisione il R., tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 730 c.p.p., comma 1, lamentando la mancanza, in atti, della copia della sentenza penale pronunciata all’estero, cosicchè gli sarebbe stato reso impossibile verificare la corrispondenza della traduzione in lingua italiana.

Con un secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 730 c.p.p., comma 3, lamentando che, nella richiesta della Procura Generale, mancava la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento veniva domandato per non essere esaustivo il semplice richiamo all’art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento di ricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale e dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la mancanza della sentenza originaria è del tutto irrilevante in presenza della traduzione effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l’autenticità e la cui provenienza è certificata dalla attestazione in calce.

Trattasi, inoltre, di atto del processo non in lingua italiana la cui traduzione sarebbe comunque richiesta.

Il secondo motivo di ricorso è solo parzialmente fondato.

Deve sicuramente escludersi la dedotta violazione dell’art. 730 c.p.p., comma 3, atteso che la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato può ritenersi validamente effettuata mediante il puntuale richiamo all’art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3, poichè il richiamo ai singoli numeri consente di individuare inequivocabilmente il contenuto della richiesta.

Il numero 1 si riferisce, infatti, alla recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero alla declaratoria di abitualità o professionalità nel reato o della tendenza a delinquere, il numero 2 alle pene accessorie ed il numero 3 alle misure di sicurezza personali.

Tuttavia, l’art. 734 c.p.p. impone alla Corte d’Appello di enunciare espressamente gli effetti che conseguono dal riconoscimento della sentenza e, come osservato dal Procuratore Generale, mentre per la recidiva l’effetto è assicurato dall’iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza riconosciuta, sulle pene accessorie e sulle misure di sicurezza la Corte territoriale nulla ha precisato, limitandosi al mero richiamo del menzionato art. 12 c.p..

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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