Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 21-04-2011, n. 16050

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A., con istanza in data 24 aprile 2010, chiedeva alla Corte d’Appello di Ancona di essere restituito nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 13 luglio 2009 e divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2010, assumendo di non essere stato posto in condizione di partecipare al giudizio.

La Corte d’Appello di Ancona, ritenuta la competenza del giudice dell’impugnazione disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 13 luglio 2009 era stato proposto tempestivo ricorso per cassazione dal difensore di fiducia del M..

Con sentenza in data 17 febbraio 2010, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente formazione del giudicato anche in ordine alla nullità dedotta dall’istante.

Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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