Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 21-04-2011, n. 16017 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.2.2009 la Corte di Appello di L’Aquila in riforma di quella assolutoria (perchè il fatto non sussiste) del Tribunale di L’Aquila in data 28.10.2003, affermava la penale responsabilità di D.R.P. e F.M. in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ( (OMISSIS)), condannandoli, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa ciascuno.

La Corte, condividendo la censura del P.M. appellante, riteneva che il primo giudice non avesse tenuto conto ai fini probatori delle precise e concordi dichiarazioni rese a s.i.t. dinanzi alla P.G. di varie persone ( M., S., P., D.S. e Pa.) che i due imputati avevano rifornito di eroina ed acquisite al fascicolo dibattimentale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 7.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia dei due imputati con distinti atti, deducendo, sostanzialmente, le medesime censure. In primo luogo, rappresentano la violazione dell’art. 500 c.p.p., comma 7, contestando di aver mai dato il consenso all’acquisizione dei verbali richiesta dal P.M. sostenendo di essersi solo non opposti ad essa.

In secondo luogo, denunziano il vizio motivazionale con riferimento alla contraddizione circa l’incredibilità in sede dibattimentale dei testi sopra menzionati e la successiva ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese a s.i.t. nel corso delle indagini preliminari contestando le argomentazioni addotte dalla Corte a supporto di tale maggiore credibilità e i riscontri oggettivi (la dose di cocaina rinvenuta addosso al D.R. e i foglietti di plastica reperiti e sequestrati ancora al D.R., nonchè il malessere accusato da M.M.L. e da P.G., a seguito del consumo dello stupefacente loro ceduto dal F..
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Le dichiarazioni precedentemente rese dal teste e lette per le contestazioni possono essere valutate, a norma dell’art. 500 c.p.p., comma 2, ai fini della credibilità del teste. Ma per assolvere a tale funzione, non è previsto che le dichiarazioni suddette debbano essere acquisite al fascicolo dibattimentale, potendo le stesse evincersi anche dallo stesso verbale d’udienza (e relative trascrizioni).

Invero, le dichiarazioni – contenute nel verbale di sommarie informazioni e lette per le contestazioni – irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e non espunte, non determinano alcuna conseguenza ove risulti che esse non siano state utilizzate ai fini della decisione, ma esclusivamente al fine di valutare l’inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste (Cass. pen. Sez. 5, n. 45311 del 21.9.2005, Rv. 232734).

Ma nel caso di specie le dichiarazioni in questione sono state ritualmente acquisite su accordo delle parti a norma dell’art. 500 c.p.p., comma 7: l’accordo sussiste anche quando, come nel caso di specie, alla richiesta di una parte sia seguita la non opposizione delle altre parti.

Infatti, la "non opposizione" deve necessariamente interpretarsi come "adesione" alla richiesta, con il conseguente perfezionamento dell’accordo. E ciò non solo secondo logica e buona fede ma soprattutto in virtù di basilari concetti letterari, trattandosi sostanzialmente di figura retorica definita "litote", consistente nel negare l’idea contraria a quella che sì intende effettivamente esprimere, cioè una locuzione costituita da due termini contrapposti e vicendevolmente elidentisi, come tali equivalenti al corrispondente termine positivo, al pari della generica doppia negazione.

Ora, l’acquisizione concordata di tali dichiarazioni a norma dell’art. 500 c.p.p., comma 7, implica, al pari dell’acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste minacciato, sottoposto a violenza o subornazione di cui al comma 4 della medesima norma, la piena utilizzabilità ai fini decisori delle dichiarazioni stesse e non già la limitazione di esse alla sola valutazione della credibilità del teste (di cui al comma 2 della medesima norma).

Quanto alla seconda censura, non è inutile ricordare che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424).

Nel caso di specie, la Corte, dopo aver spiegato esaustivamente le ragioni per cui riteneva l’incredibilità delle dichiarazioni dibattimentali dei testi (palesemente di "comodo"), ha valutato, con puntuale accortezza ed esaustiva e corretta motivazione, la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai vari testi nel corso delle indagini preliminari a breve distanza temporale dai fatti e costellati di numerosi particolari: in a particolare sono state valorizzate oltre quelle del D.S. in ordine all’acquisto dello stupefacente dal F., quelle della M. circa l’acquisto dello stupefacente dal F. e il malore seguito all’assunzione di esso (in ciò suffragata da quanto conformemente riferito dal P.), la notorietà dell’attività di traffico di stupefacenti svolta dai due imputati di cui descrive auto adoperata per gli spostamenti, soprannomi, luogo di rifornimento della droga ed altri particolari.

A tanto si aggiungono, a riscontro, le dichiarazioni del m.llo Mi. circa il rinvenimento di una dose di stupefacente in possesso del D.R. e dei ritagli di busta utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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