T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3437 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato e depositato l’odierno ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo di avere presentato in data 18 giugno 2010 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato avendo aderito alla "sanatoria colf e badanti" ex L. n. 102/2009 e di non avere ricevuto, entro i termini di legge, alcuna risposta da parte della Amministrazione.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009)

A sostegno del ricorso l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia.

La posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato con l’istanza avanzata dal ricorrente in data 18 giugno 2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto – con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 18 giugno 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;

– condanna la Questura di Roma al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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