Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-04-2011, n. 16047 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.G.L., a mezzo del proprio difensore, ricorre contro l’ordinanza emessa in data 2 novembre 2010 in sede di riesame dal Tribunale di Roma pronunciatosi sull’appello proposto avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Roma emessa in data 28 luglio 2010 per il reato di cui all’art. 609 bis c.p..

Con la detta ordinanza il Tribunale di Roma, rigettava, in quanto infondato l’appello interposto avverso il provvedimento cautelare del GIP ritenendo sussistente sia il grave quadro indiziario che le esigenze cautelari con specifico riguardo al pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie desunte dalle modalità del fatto e dalla elevata intensità del dolo. Il ricorrente si duole anzitutto della insufficiente ed illogica motivazione data dal Tribunale – a suo dire adagiatosi supinamente sulle valutazioni fatte a suo tempo dal GIP in sede di adozione della misura – alla denunciata carenza del quadro indiziario evidenziando anche alcuni passaggi della motivazione a suo giudizio contraddittori (soprattutto con riguardo alla assenza di segni fisici denotanti il ricorso alla violenza sessuale in danno della vittima).

Ancora, con il secondo motivo denuncia illogicità e carenza di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari nonostante le modalità del fatto non rivestissero quel connotato di gravità tale da giustificarne la sussistenza.

In data 12 febbraio 2011 è pervenuta rinuncia sottoscritta personalmente dall’interessato oltre che dal proprio difensore motivata dalla intervenuta revoca della misura cautelare.

Il ricorso va dichiarato inammissibile sulla base della intervenuta tempestiva rinuncia.

Le ragioni addotte a giustificazione della rinuncia (intervenuto mutamento in positivo del quadro cautelare per essere stato il D. G. posto, nelle more, in libertà) consentono di affermare che il ricorrente non è versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia stante sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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