Cassazione, Sez. I, 10 giugno 2010, n. 14005 Cambiali, protesto (2010-09-01)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto

che OMISSIS, con istanza del 29 ottobre 2002 al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, chiese la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, in riferimento al protesto subito in data 7 luglio 2000, levato dal notaio … di Bari sull’assegno bancario n. 2145791 di L. 400.000 tratto sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Banca cattolica cooperativa di credito – Filiale di Bari;

che il OMISSIS sosteneva che detto protesto era stato levato illegittimamente e/o erroneamente, sia perché la firma di traenza non era riferibile a se stesso ma ad un tale “…”, sia perché la banca trattaria aveva dichiarato per la levata del protesto: “firma falsa – conto estinto”;

che, con provvedimento del 14-22 novembre 2002, il Presidente della C.C.I.A.A. di Bari respinse l’istanza, sui concorrenti rilievi che la cancellazione dal registro informatico per erronea od illegittima levata del protesto poteva essere eseguita soltanto in esecuzione di un ordine dell’A.G.O., ovvero sulla base di un’attestazione dell’ufficiale levatore o del creditore cartolare comprovante l’errore, e che, nella specie, il OMISSIS non aveva comprovato in alcun modo l’erroneità o la illegittimità del protesto, essendosi limitato ad una mera dichiarazione in tal senso;

che avverso tale provvedimento il OMISSIS propose ricorso al Giudice di pace di Bisceglie – ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n, 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) -, chiedendo, previo accertamento della illegittimità o dell’errore del protesto, la cancellazione definitiva del proprio nome dal registro informatico di cui all’art. 3 – bis del d.l. 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480;

che il Giudice di pace adito, in contraddittorio con la C.C.I.A.A. di Bari – la quale resistette alla domanda -, con la sentenza n. 102 del 28 giugno 2004, dichiarò inammissibile la domanda e compensò per intero le spese del giudizio;

che avverso tale sentenza OMISSIS propose appello dinanzi al Tribunale di Trani, deducendo che il Giudice di pace aveva errato nel ritenere inapplicabile la disciplina di cui alla legge n. 77 del 1955 alla fattispecie – concernente il protesto di un assegno bancario -, e nel non considerare la illegittimità del protesto levato nella specie, comportante necessariamente la cancellazione del suo nome dal registro informatico dei protesti;

che, in. contraddittorio con la C.C.I.A.A. di Bari – la quale resistette al gravame -, il Tribunale adito, con la sentenza n. 207/2005 del 4 marzo 2005, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, condannò la C.C.I.A.A. di Bari a provvedere alla cancellazione definitiva dal registro informatico del nome dell’appellante e dei dati relativi al protesto in questione, condannandola altresì al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

che, in particolare, il Tribunale: a) ha affermato che la disciplina di cui alla legge n. 77 del 1955 è applicabile non soltanto alle ipotesi di protesto di cambiali e vaglia cambiari, ma anche alle ipotesi – quale quella di specie – di protesto di assegni bancari; b) richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 2936 del 1974 e 6006 del 2003, ha ritenuto fondata la domanda del OMISSIS, osservando in particolare che “non vi sono dubbi – emergendo tanto dalla documentazione in atti – che la sottoscrizione dell’emittente reca un nome e cognome affatto diversi dal ricorrente titolare del conto corrente, sicché la levata del protesto nei suoi confronti deve considerarsi illegittimamente avvenuta”, e che “Del resto, la resistente nulla ha rilevato in proposito, limitandosi ad eccepire l’inapplicabilità della normativa già più volte richiamata”; c) ha condannato la Camera di commercio alle spese del doppio grado di giudizio, sulla base della considerazione che “Conseguentemente, la sentenza di primo grado va totalmente riformata, con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo”;

che avverso tale sentenza la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;

che OMISSIS, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva.

Considerato

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge n. 77/55. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie – concernente il protesto di un assegno bancario, e non già di una cambiale o di un vaglia cambiario – la disciplina di cui alla legge n. 77 del 1955; b) anche nell’ipotesi in cui si ritenesse applicabile tale disciplina alla fattispecie, hanno comunque omesso di considerare che il dovere della Camera di commercio di procedere alla cancellazione presuppone – secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, della legge n. 77 del 1955 – che l’illegittimità del protesto sia rilevabile ictu oculi, in quanto alla Camera di commercio è attribuito esclusivamente il potere di un mero controllo formale ed estrinseco, senza necessità di procedere ad alcuna attività istruttoria, mentre nella specie, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata: 1) le circostanze (soltanto) dichiarate del OMISSIS in ordine alla illegittimità del protesto non erano corredate da alcuna documentazione ed avrebbero dovuto essere accertate in contraddittorio con l’ufficiale levatore e con la Banca trattaria; 2) “la causale con la quale era stato trasmesso l’elenco dei nominativi alla C.C.I.A.A. per la pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti faceva riferimento al titolo rubato o smarrito ed il furto o lo smarrimento del titolo costituiscono causa legittima della levata di protesto”; 3) l’attività della C.C.I.A.A. – quanto alla pubblicazione degli elenchi dei protesti già predisposti dai pubblici ufficiali – non implica alcuna possibilità di valutazione di merito, ma è strettamente “vincolata”; c) hanno travisato il thema decidendum, consistente nella verifica della illegittimità o no del provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione da parte del Presidente della Camera di commercio di Bari;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Illegittimità della condanna alle spese per difetto di soccombenza. Difetto di motivazione”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno errato nel considerare la Camera di commercio soccombente, posto che alla stessa – come sottolineato nel motivo che precede – non è addebitabile alcuna responsabilità né alcun comportamento illegittimo, ed inoltre hanno omesso qualsiasi motivazione per giustificare la condanna alle spese;

che, con riferimento alla censura sub b), numero 1), del primo motivo – laddove si deduce che le circostanze (soltanto) dichiarate del OMISSIS in ordine alla illegittimità del protesto non erano corredate da alcuna documentazione ed avrebbero dovuto essere accertate in contraddittorio con l’ufficiale levatore e con la Banca trattaria -, deve essere rilevata la nullità del giudizio di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ufficiale che, nella specie, ha levato il protesto dell’assegno bancario de quo;

che infatti questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato i seguenti principi: a) il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell’attività svolta dalla Camera di commercio in materia di pubblicazione dell’elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni, nonché dell’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali – in osservanza dell’art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) -, non preclude al soggetto interessato all’accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall’apposito registro informatico – di cui all’art. 3-bis del d.l. 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480 – di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l’eventuale pronuncia, alla cui ottemperanza quest’ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi, faccia direttamente stato anche nei suoi confronti, per la parte relativa all’obbligo di cancellazione; b) tuttavia, nell’ipotesi – quale quella di specie – di levata del protesto a nome del debitore di un assegno bancario denunciata come “illegittima” od “erronea” (art. 4, comma 2, della legge n. 77 del 1955, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 235 del 2000), essendo la domanda di cancellazione strettamente collegata all’accertamento della illegittimità o della erroneità della levata del protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui detta illegittimità od erroneità potrebbe essere astrattamente addebitata, soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimità del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente – come nella specie -, va identificato non già nella banca trattaria – non discutendosi della illegittimità del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista -, ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarità formale della compilazione dell’assegno bancario all’atto della sua emissione (cfr. la sentenza n. 14991 del 2006);

che, nella specie, non v’è dubbio che l’istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, presentata dall’intimato alla C.C.I.A.A. di Bari, si fonda sulla pretesa illegittimità della levata del protesto a suo nome – ipotesi disciplinata dall’art. 4, comma 2, della legge n. 77 del 1955, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 235 del 2000 -, avendo il OMISSIS sostenuto che detto protesto era stato levato illegittimamente e/o erroneamente, sia perché la firma di traenza non era riferibile a se stesso ma ad un tale “L.G.”, sia perché la banca trattaria aveva dichiarato per la levata del protesto: “firma falsa – conto estinto”;

che alla medesima ipotesi si riferisce anche la ricorrente Camera di commercio di Bari, laddove precisa che “la causale con la quale era stato trasmesso l’elenco dei nominativi alla C.C.I.A.A. per la pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti faceva riferimento al titolo rubato o smarrito […]” (cfr. la censura sub b, numero 2, del primo motivo);

che dunque, in tale ipotesi – sulla base dei su richiamati e qui ribaditi principi di diritto -, pur non essendo preclusa la partecipazione al presente giudizio della C.C.I.A.A. di Bari, parte necessaria del processo è il pubblico ufficiale che, nella specie, ha levato il protesto;

che la mancata partecipazione al giudizio di detto pubblico ufficiale integra violazione del principio del contraddittorio, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, che comporta la nullità del giudizio di primo grado per la quale il Tribunale di Trani avrebbe dovuto rimettere le parti al Giudice di pace di Bisceglie (artt. 383, terzo comma, e 354, primo comma, cod. proc. civ.);

che, pertanto – assorbita ogni censura -, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Bisceglie, in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Bisceglie, in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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