Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-04-2011, n. 16041 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.R. (condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione ed Euro trentamila di multa per il reato continuato di spaccio di stupefacenti) ha inoltrato istanza alla Corte di Appello, presso cui pende il processo, intesa alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa ed alla frequentazione del Sert.

La Corte di Appello ha respinto la richiesta, con ordinanza 28 aprile 2010, che il Tribunale, procedendo a sensi dell’art. 310 c.p.p., ha confermato con il provvedimento in epigrafe precisato. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato che erano riscontrabili particolari esigenze di cautela le quali richiedevano che il recupero terapeutico fosse eseguito in una struttura comunitaria non prevista nel programma predisposto dall’imputato.

Per l’annullamento della ordinanza, F. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione sulle straordinarie necessità cautelari e sottovalutazione del positivo comportamento tenuto in carcere dall’imputato.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2 prevede che la persona tossicodipendente- in stato di custodia cautelare e che intende sottoporsi ad una programma di recupero- ha diritto alla revoca della misura "sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".

La revoca in questione può essere negata quando l’esposizione al pericolo degli interessi di tutela della collettività sia non comune, allarmante e si imponga con pregnanza tale da essere considerata prevalente rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero, anche in termini probabilistici, del tossicodipendente.

Il ricorrente evidenzia che la sua situazione esula dalla ricordata ipotesi che, peraltro, è stata scartata e ritenuta non di attualità dai Giudici di merito i quali hanno rilevato come il percorso neducativo intramurario intrapreso dall’imputato escluda la sussistenza di straordinarie esigenza di cautela.

Il Tribunale ha deciso alla luce del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, seconda parte: la norma prevede che, in caso di esigenze cautelari particolari (che non raggiungono la soglia della eccezionalità), la revoca può essere concessa, ma deve essere condizionata a delle modalità di recupero garantite e svolte in strutture residenziali.

Nel caso in esame, i Giudici hanno avuto cura di indicare quali fossero gli indici sintomatici delle persistenti, particolari esigenze di cautela consistiti nell’allarmante gravità dei plurimi reati per i quali è intervenuta la sentenza di condanna e nei precedenti penali dimostrativi di un radicato inserimento nel contesto criminoso del narcotraffico; da questi dati, la Corte ha tratto il ragionevole convincimento sulla particolare personalità pericolosa del soggetto con motivazione logica e congrua che sfugge al sindacato di legittimità.

Da quanto rilevato, i Giudici hanno fatto conseguire la conclusione che il programma di riabilitazione (in base al quale il F. era collocato in un appartamento messogli a disposizione del Comune, poteva lavorare con trattamento ambulatoriale presso il Sert) prevedeva troppo margini di libertà inidonei a fare fronte al pericolo di recidiva; per superare questo motivato convincimento dei Giudici di merito, il ricorrente non ha proposto serie censure.

Il giudizio, di competenza del Tribunale, sulla inadeguatezza del disposto programma, in quanto sorretto da congrue appartato argomentativo, non può essere messo in discussione in questa sede.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *