T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3426 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente impugna il diniego opposto dalla Questura di Roma alla istanza di concessione della carta di soggiorno (si legge nel provvedimento oggetto di impugnazione che "dagli atti d’ufficio emerge che la stessa in data 15/12/2005 veniva condannata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444, 445 c.p.) dal Tribunale in composizione monocratica di Roma, irrevocabile il 25/01/2009 per aver commesso in data 14/12/2005, il reato di cui all’art. 624 c.p., circostanza art. 625 c.p." e che "nel valutare la pericolosità sociale del richiedente e tutte le circostanze di cui all’art. 9 del T.U. così come modificato dal decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007, si è tenuto conto della peculiare natura dei delitti commessi che evidenzia il perdurare di un comportamento antigiuridico che induce a ritenere che parte dei suoi redditi derivino da fonti illecite").

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, rilevando che dalla documentazione depositata in atti emergerebbe inequivocabilmente che la stessa è in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della carta di soggiorno.

Il ricorso è fondato.

In proposito va osservato che, mentre per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno l’art. 5, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 detta una disciplina rigida che impone il rigetto delle istanze in presenza di determinate condanne penali a carico del richiedente, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l’art. 9, comma quarto, del succitato D.Lgs. n. 286/98, dispone che "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

Tale disposizione, a differenza del precedente art. 5, comma 3, non prevede alcun automatismo, ma attribuisce all’autorità amministrativa un potere discrezionale che le consente e le impone di valutare caso per caso l’effettiva pericolosità sociale del richiedente (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 maggio 2010, n. 2056; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4858; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 04 febbraio 2008, n. 213).

Nel caso concreto il Questore di Roma ha rigettato l’istanza del ricorrente adducendo la mera sussistenza di una condanna penale, peraltro intervenuta in applicazione del disposto degli artt. 444 e 445 c.p., rilevando, ai fini della sussistenza della pericolosità sociale, la "peculiare natura dei delitti commessi" che evidenzierebbe "il perdurare di un comportamento antigiuridico".

Deve, allora, rilevarsi la erroneità del giudizio valutativo effettuato dalla Questura di Roma che, a fronte di un unico episodio criminoso attribuito alla ricorrente, imputa alla stessa il "perdurare" della condotta criminosa che, evidentemente, non trova rispondenza nello stesso contenuto del provvedimento impugnato.

Non può, d’altra parte, non evidenziarsi – anche ai fini del conseguente rigetto del permesso di soggiorno – che in data 10 gennaio 2011 la ricorrente ha ottenuto la declaratoria di estinzione del reato alla stessa contestato, con conseguente necessità della rivalutazione della intera posizione della ricorrente alla luce anche della fattispecie estintiva evidenziata in atti.

Assorbita ogni altra censura, il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato e l’Amministrazione dovrà provvedere a rinnovare il procedimento, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del rilascio della carta di soggiorno di cui alla istanza della ricorrente.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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