Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 21-04-2011, n. 16035 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.5.2009, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda.

Si rileva nell’ordinanza che il termine di impugnazione della predetta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), essendo stata pronunziata la sentenza con la contestuale redazione dei motivi; che il predetto termine decorreva nei confronti dell’ A. dal 10.6.2009, essendo stato notificato in detta data l’estratto contumaciale della sentenza presso il difensore domiciliatario, con la conseguente tardività dell’appello proposto in data 10.7.2009.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione dell’art. 591 c.p.p..

Si deduce, che contrariamente a quanto affermato nella impugnata ordinanza, nel caso in esame non sussiste alcuna elezione di domicilio, riferendosi quella indicata dalla Corte territoriale ad altro procedimento portante il n. 9551/2008, del quale era stato disposto lo stralcio ed affidato ad altro giudice, sicchè la sentenza andava notificata all’imputato presso il suo domicilio, ove non è stata mai eseguita.

Si contesta inoltre che il termine per impugnare sia di quindici giorni, stante la contumacia dell’imputato, e si denuncia la omessa notificazione e comunicazione degli avvisi per la camera di consiglio nella quale è stato emesso il provvedimento impugnato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va preliminarmente rilevato, in relazione all’ultima doglianza del ricorrente, che ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 2, la inammissibilità dell’impugnazione deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, senza che siano stabilite formalità o l’instaurazione del contraddittorio, che è posticipato all’eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza.

Tanto premesso, si rileva dall’esame degli atti che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata disposta presso il domicilio eletto dall’imputato presso la sua abitazione in (OMISSIS), giusta verbale di elezione di domicilio dinanzi ai C.C. di Santa Maria Capua Vetere in data 28.12.2006. La notifica a detto indirizzo, come si evince da relata dell’ufficiale giudiziario in data 14.11.2007, non è stata possibile, essendo risultato l’imputato sconosciuto in loco.

Correttamente, pertanto, la successiva notifica del decreto di citazione a giudizio è stata disposta ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore, così come quella successiva della sentenza, con la conseguenza che il termine per proporre appello decorreva dalla data del 10.6.2009, come affermato nella impugnata ordinanza.

E’ appena il caso di rilevare, infine, che nella sentenza di primo grado vi è la attestazione della Cancelleria in ordine alla pronuncia della sentenza con la contestuale redazione dei motivi, sicchè nel caso in esame, come indicato nell’ordinanza della Corte di appello, il termine per impugnare è di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), a nulla rilevando la contumacia dell’imputato in ordine alla quantificazione dei termini di impugnazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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