Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 21-04-2011, n. 16013 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di F.D. S. avverso la sentenza emessa in data 3.2.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma che con circostanze attenuanti generiche condannava il F. alla pena di Euro 600,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per mesi tre avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (acc. il (OMISSIS)).

Assume la mancanza di prova certa della penale responsabilità, non essendo stato effettuato il testo etilometrico, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e l’eccessività della pena inflitta.

Si deve, in via preliminare ed assorbente, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1 immediatamente rilevare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata l’ipotesi contestata di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) depenalizzata ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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