T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3419 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la ricorrente espone:

– di avere contratto matrimonio in data 26 ottobre 2002 con il cittadino italiano Stefano Fattori;

– di avere presentato in data 11 gennaio 2008 istanza di concessione della cittadinanza italiana;

– di avere ricevuto in data 2 febbraio 2009 avviso di rigetto della predetta istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 per la presenza di una condanna definitiva emessa nei confronti della stessa per uno dei reati di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), L. n. 91/92;

– di avere ricevuto in data 15 giugno 2008 il definitivo rigetto della stessa istanza.

Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento del predetto diniego, deducendo al riguardo la illegittimità dell’atto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

La difesa erariale si è costituita in giudizio.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica del 10 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 l. 5 febbraio 1992 n. 91, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo e, in tale ambito, l’unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all’art. 6 comma 1 lett. c), cit. l. n. 91 del 1992, ossia la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e, solo in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo; invece, le altre cause preclusive, ivi compresa quella dei reati c.d. ostativi di cui alla lett. b) comma 1, cit. art. 6, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (da ultimo, si veda TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 28 maggio 2010, n. 2715; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1355 "Delle cause che precludono l’acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicationè da parte del coniuge – straniero o apolide – di un cittadino italiano, è demandata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione solo quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, relativa all’esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino a detto acquisto, affievolisce il diritto soggettivo del richiedente di acquisire la cittadinanza a interesse legittimo. Siffatta valutazione, invece, non ha ragione di essere per quanto attiene alle altre cause preclusive dell’acquisto della cittadinanza").

Nel caso di specie, si controverte, per l’appunto, di una causa preclusiva dell’acquisto di cittadinanza diversa da quella relativa all’esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – e, in particolare, di quella di cui al disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b) L. n. 91/1992 – con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese della presente lite, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo quellae dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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