Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 21-04-2011, n. 16033 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Calabrese Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza, in data 10 maggio 2010 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di G.M., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso l’8.4.2010 dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore.

Premetteva il Tribunale che il provvedimento di sequestro era stato disposto, ipotizzandosi il reato abuso di ufficio ex artt. 110 e 323 c.p. e di lottizzazione abusiva di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 110 e art. 44, comma 1, lett. c), ed aveva ad oggetto 23 lotti situati in zona con destinazione industriale, artigianale e commerciale secondo il PRG del Comune di Pagani del 1991 (e più precisamente 12 lotti nella zona PIP, regolamentata dal Piano attuativo del PRG chiamato Piano degli insediamenti produttivi approvato nel 1989, e 11 nella zona PUA, regolamentata dal Piano urbanistico attuativo del PRG approvato dal Comune nel 2005).

In ordine a tali lotti, nonostante non vi fossero sufficienti opere di urbanizzazione primaria per sopportare il carico urbanistico derivante dalla realizzazione degli insediamenti, il Comune di Pagani aveva emesso altrettanti permessi di costruire. Assumeva quindi il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il Riesame non ha il compito di verificare la fondatezza dell’accusa e tanto meno la colpevolezza dell’indagato, ma solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, potendo annullare il provvedimento di sequestro solo quando dagli elementi prospettati dalle parti l’ipotesi contestata appaia manifestamente infondata;

secondo condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, è configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui siano stati assentiti, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal PRG, interventi destinati a creare nuovi insediamenti in zone non urbanizzate o non sufficientemente urbanizzate.

Tanto premesso e dopo aver ripercorso le vicende burocratiche relative alla zona destinata dal PRG del Comune ad insediamenti industriali e commerciali, rilevava il Tribunale che sussistesse il fumus del reato di lottizzazione abusiva. Dagli atti emergeva infatti che l’area in questione non era sufficientemente urbanizzata per il tipo di trasformazione che il Comune aveva assentito con il rilascio dei 23 permessi di costruire. La necessità del potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria non era solo sostenuta dal Consulente del P.M., risultando essa per tabulas (lo stesso Comune di Pagani, infatti, aveva previsto un piano di potenziamento dal costo di ben 15 miliardi, che era stato attuato in misura inferiore al 50%).

Secondo il Tribunale non era poi sufficiente che le opere di urbanizzazione esistessero in ordine al singolo insediamento produttivo, essendo necessario che esse sussistessero nell’intero comprensorio pianificato in origine dal PIP del 1989. Riteneva infine il Tribunale sussistente il periculum di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 in relazione agli insediamenti in cui i lavori non erano stati iniziati o non erano stati ancora terminati (per impedire che i lavori venissero completati e gli insediamenti entrassero in funzione) ed il periculum di cui all’art. 321 c.p., comma 2 in relazione agli insediamenti già completati (ad impedire che nelle more del processo i proprietari degli insediamenti che avevano concorso quantomeno a titolo di colpa, essendo al corrente che la zona non era sufficientemente urbanizzata, nel reato di lottizzazione potessero trasferire a terzi in buona fede gli immobili).

2) Ricorre per cassazione G.M., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 125, 177, 181, 253 e 321 c.p.p. e art. 104 disp. att. c.p.p. per omessa indicazione dei capi 14, 15, 16 e 17 della contestazione provvisoria.

Tali capi, pur essendo stati oggetto di analisi da parte del GIP, non sono riportati nel provvedimento impositivo della misura, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa. Trattasi di nullità a regime intermedio tempestivamente dedotta davanti al riesame con note difensive del 10.5.2010 e su cui il Tribunale ha omesso completamente di motivare.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 c.p. e art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), art. 321 c.p.p., nonchè la mancanza di motivazione ex art. 125 c.p.p., comma 3. Pur essendo stata la misura cautelare emessa, ipotizzandosi i reati di abuso di ufficio e lottizzazione, il Tribunale argomenta solo in ordine al reato urbanistico. In ogni caso la procedura seguita dalla P.A. per il rilascio del permesso di costruire è assolutamente conforme a diritto.

La declaratoria di inefficacia del PIP per effetto della mancata attuazione nel termine decennale (sentenza TAR Salerno del 30.6.2005) incide solo sulla idoneità del Piano a costituire titolo per gli espropri ma non sulla possibilità da parte dei proprietari di ottenere i permessi di costruire. Non sussistendo la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, non è configurabile il reato di abuso di ufficio. In ordine al reato di lottizzazione abusiva, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che esso fosse configurabile anche in caso di mera insufficienza delle opere di urbanizzazione.

Il reato in questione deve ritenersi sussistente quando venga dato un nuovo assetto ad una porzione di territorio comunale non ancora urbanizzato. Nel caso di specie, invece, trattasi di zona già oggetto di una urbanizzazione anteriore e indipendente dalla realizzazione degli opifici industriali. Non era consentito, pertanto, alla P.A., negare il rilascio del permesso di costruire per la mancanza di una strumentazione urbanistica di dettaglio.

In ogni caso, ritenere che, per il rilascio di permesso di costruire, l’urbanizzazione debba essere completata costituisce violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 2; sicchè il richiamo alla verifica, riservata al giudice di merito, sulla sufficienza o meno dell’urbanizzazione è del tutto improprio, trattandosi di profilo irrilevante rispetto alla legittimità del permesso di costruire.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Il sequestro è stato disposto nell’anno 2010 in ordine ad un’area di proprietà della ricorrente, in relazione alla quale era stato rilasciato il permesso di costruire n. 511 del 14.4.2008, divenuto inefficace per decorso del termine di validità.

Mancavano quindi i presupposti per l’applicazione della misura reale.

In ogni caso, non sussistono esigenze preventive, sia per l’inefficacia del titolo edificatorio, sia per la mancata esecuzione di opere edili (il che esclude la possibilità della confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2).

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) La decisione del Tribunale si muove, dichiaratamente, lungo la linea tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte, anche meno recente, in tema di lottizzazione. Secondo tale giurisprudenza costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall’entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi: "- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; – ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poichè, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di panificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez. 3 n. 37.472 del 26.6.2008 – ric.Belloi ed altri; conf.Cass.sez.3 n.12426 del 7.2.2008- Bordini). Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l’intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione… (Cass.sez.6,8.2.2005 n.4424).

E il reato di lottizzazione abusiva "è configurabile, in difetto di pianificazione attuativa, anche in quelle zone ove preesistono opere di urbanizzazione proporzionalmente insufficienti, sia qualitativamente sia quantitativamente, a soddisfare i bisogni abitativi dei residenti, presenti e futuri (In motivazione è stato ulteriormente precisato che la valutazione del corretto stato di urbanizzazione deve coincidere con l’intero perimetro del comprensorio oggetto di pianificazione attuativa e non può limitarsi alle sole aree di contorno dell’edificio progettato)"- cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 12426 del 7.2.2008. 3.1.1) Tanto premesso e ricordato, altresì, che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge (secondo le sezioni unite di questa Corte- sentenza n. 2/2004, Terrazzi -, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov), la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva non può certo dirsi apparente od apodittica, tanto da poter essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3. Ha accertato, infatti, il riesame, con precisi riferimenti agli atti di indagine acquisiti, che "nella zona PIP (comprensiva anche della porzione di 1/5 divenuta P/JA il 23.9.05) le opere di urbanizzazione primaria erano insufficienti (in quanto le opere di urbanizzazione primaria realizzate o in corso fino al 23.3.05 erano addirittura inferiori al 50% di quanto previsto dal medesimo PIP) a sopportare l’aumento del carico urbanistico che sarebbe stato determinato dalla realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi (o che sarebbe stato determinato dagli assentiti ampliamenti, anche fino al triplo, degli insediamenti di ridotte dimensioni preesistenti) e non era nemmeno prevista la realizzazione delle stesse nel triennio successivo". Sulla base di tale accertamento ha, ineccepibilmente, ritenuto il Tribunale che il rilascio, da parte del Comune, dei permessi di costruire costituiva aperta violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 2.

Già il GIP aveva rilevato in proposito che il P.I.P. era stato dichiarato decaduto per la mancata attuazione nel termine decennale e che, conseguentemente, la perdita del potere espropriativo sull’area aveva comportato la pratica irrealizzabilità delle opere di urbanizzazione necessarie (pag.56 e s. ordinanza GIP).

3.2) La illegittimità dei permessi di costruire era stata ben delineata dallo stesso GIP nell’ordinanza applicativa della misura (pag. 50 e ss.), la cui motivazione il Tribunale fa propria.

Il Riesame, richiamando la motivazione del GIP e confermando la illegittimità dei permessi di costruire rilasciati, implicitamente motiva anche in ordine al fumus del reato di cui all’art. 323 c.p. (pag.8 ordinanza).

Non vi è stata poi alcuna violazione dei diritti di difesa per omessa indicazione, nell’ordinanza impositiva della misura, dei capi 14,15,16 e 17, in quanto con riferimento a G.M., al capo 27, era riportata la contestazione anche del reato di cui all’art. 323 c.p. in concorso con i pubblici ufficiali.

3.3) Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, non si tiene conto che il sequestro è stato disposto, ipotizzandosi il reato di lottizzazione (e non di costruzione) abusiva, ed anche ai fini della confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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