Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che con atto depositato il 9 marzo 2011, sottoscritto per accettazione dal difensore della controparte, ma non notificato ai sensi dell’art. 84 c.p.a., i difensori della ricorrente hanno chiesto sia dichiarata la rinuncia al ricorso a spese compensate;
– che in ragione di ciò va ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
– che quindi si deve provvedere come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate e contributo unificato a definitivo carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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