Tribunale amministrativo regionale della Sardegna Sent.n. 153/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°1050/08 proposto dalla sig.ra Annalisa Floris, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Pateri, presso il cui studio, in Cagliari, via Alghero n°29, è elettivamente domiciliata;

contro

l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Salvatori, Laura Furcas, Roberto Aime e Antonietta Coretti, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, via R. Margherita n°1, è elettivamente domiciliato;

per l’ottemperanza

al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Lavoro 19/2/2007 n° 725/06.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la camera di consiglio del 14/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato L. Pateri per la ricorrente e l’avvocato M. Falqui Cao, in sostituzione dell’avvocato L. Furcas, per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, che segue a diffida ritualmente notificata, la sig. Annalisa Floris chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezione Lavoro 19/2/2007 n° 725/06 che confermando in parte la sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro 16/11/2005 n°1947 ha accertato il diritto della medesima “al riscatto dei periodi di scopertura assicurativa ex art. 7 d.lgs. n°564/1996 relativamente alla posizione del defunto coniuge Giampaolo Mallus”.

Per il caso di ulteriore inerzia gli stessi domandano la nomina di un commissario ad acta.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 14/1/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisone.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Come emerge dalla complessiva lettura della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro 16/11/2005 n°1947, sul punto confermata in appello, il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente al riscatto dei periodi di lavoro del proprio coniuge scoperti da assicurazione, limitandosi a riconoscere la legittimazione della medesima a procedere al versamento dei contributi mancanti, senza, peraltro, pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi per il riscatto stesso.

Correttamente, pertanto, l’I.N.P.S. nel dare esecuzione al dictum giudiziale, ha chiesto alla ricorrente di produrre documentazione varia occorrente per valutare l’ammissibilità, parziale o totale, sotto il profilo oggettivo, della domanda di riscatto.

Consegue da quanto sopra l’insussistenza della dedotta inottemperanza.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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