T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 1007 Professori universitari associati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le ricorrenti, professori associati di pediatria presso l’Istituto di pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano ed operanti in regime di convenzione ospedaliera con gli Istituti Clinici di Perfezionamento, nel marzo 2001 hanno percepito dall’Università, rispettivamente le somme di Euro 62.442,70 e di Euro 33.899,92, a titolo di arretrati ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79, cosiddetta indennità "De Maria".

Essendo le suindicate somme comprensive della sola sorte capitale, con diverse missive, di cui la prima in data 18 gennaio 2002, le ricorrenti hanno chiesto il pagamento di rivalutazione e interessi.

A tale richiesta ha dato riscontro l’Azienda ospedaliera, che ha riferito di contatti con l’Università, cui tuttavia non ha fatto seguito il pagamento.

Le ricorrenti hanno, pertanto, proposto il ricorso in epigrafe per l’accertamento giudiziale del loro diritto e la conseguente condanna degli Enti intimati al pagamento delle relative somme.

Sia l’Università degli Studi di Milano che l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento si sono costituite in giudizio, eccependo preliminarmente ciascuna il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del credito e chiedendo, in subordine e nel merito, la reiezione del ricorso poiché infondato.

In particolare l’eccezione di prescrizione del credito si fonda sull’osservazione che le somme corrisposte nel marzo 2001 riguardano competenze relative agli anni 1983 – 1994 per la prof.ssa P. e agli anni 19831996 per la prof.ssa Rossi, sicchè sarebbe l’anno finale il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale del credito accessorio ai sensi dell’art. 2948, n. 4 cod. civ.

A tale eccezione le ricorrenti hanno opposto l’esistenza di un atto di ricognizione di debito da parte dell’Università ravvisabile nel contenuto della nota del Rettore del 16 dicembre 2003 all’Azienda ospedaliera in cui, nel richiedere il versamento delle relative somme, si afferma che il meccanismo per il quale le somme dovute ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79 sono versate dalla Regione all’Università tramite l’Ente ospedaliero presso il quale il dipendente universitario svolge funzioni assistenziali, si estende anche agli accessori in caso di tardivo pagamento.

Previo deposito di scritti conclusivi, all’udienza pubblica del 6 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La vicenda portata all’esame del Collegio riguarda la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte a titolo di indennità ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 recante la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

La suindicata norma, ai commi 1 e 2, così recita: "1. Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. 2. Le somme necessarie per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell’art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni alle Università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto".

Ragioni di ordine logico impongono di esaminare con priorità l’eccezione di prescrizione del credito sollevata da entrambe le convenute, atteso che dalla definizione della stessa può dipendere la definizione del giudizio.

L’eccezione è fondata.

Come affermato dalle stesse ricorrenti il credito azionato in giudizio riguarda rivalutazione ed interessi su somme corrisposte nel marzo 2001 relative a competenze indennitarie afferenti agli anni 19831994 per la prof.ssa P. e agli anni 19831996 per la prof.ssa Rossi.

Sempre per espressa ammissione delle ricorrenti il primo atto di costituzione in mora risale al 18 gennaio 2002 (doc. 3 del fascicolo delle ricorrenti), dunque ad oltre 8 anni dalla maturazione del credito per la prima e ad oltre 6 anni per la seconda.

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, il credito azionato soggiace alla prescrizione quinquennale, trattandosi di credito che, geneticamente, accede a quello per prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ..

Invero, l’obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l’oggetto di una prestazione dovuta in base ad una causa debendi continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall’art. 2948 n. 4, c.c. (Cass., sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047).

Nella vicenda per cui è causa manca agli atti qualunque prova, il cui onere incombeva sulle ricorrenti, dell’esistenza di un atto di costituzione in mora, con effetto interruttivo della prescrizione del credito per interessi, eventualmente inoltrato prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Anzi, per il vero, manca un simile atto anche in relazione alla sorte capitale tanto da far ritenere che l’Università abbia erogato il suddetto pagamento quando il relativo credito era, almeno parzialmente, già prescritto.

Tuttavia in proposito deve escludersi che costituisca riconoscimento del debito accessorio, idoneo ex art. 2944 c.c. ad interrompere la prescrizione, l’intervenuto pagamento del debito capitale in quanto interessi legali e rivalutazione monetaria, pur costituendo parte integrante e componenti essenziali del credito base pagato con ritardo, conservano tuttavia la loro autonomia causale; il che porta ad escludere che, dall’avvenuto pagamento della sorte capitale, possa desumersi la sicura intenzione del solvens di riconoscere il proprio debito anche per la parte accessoria (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 21 marzo 2003, n. 1352).

Ne consegue che l’eventuale rinunzia dell’Amministrazione a valersi della prescrizione in relazione al credito principale, non comporta anche la rinunzia alla prescrizione per i crediti accessori e connessi a quello principale (Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6259).

Né, d’altra parte, può condividersi l’affermazione delle ricorrenti per cui vi sarebbe stata, da parte dell’Università, nell’indicata nota del 16 dicembre 2003 (doc. 4 del fascicolo delle ricorrenti), una ricognizione del debito da esse vantato.

Ciò in quanto non è tale la sostanza dell’atto che, viceversa, si limita a sollecitare l’Azienda ospedaliera sostenendo, peraltro con erronea ricostruzione, che l’Università non sarebbe tenuta al pagamento in mancanza di idonea provvista da parte della Regione (si veda, in proposito, la recente sentenza Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 248, in cui si afferma che le amministrazioni universitarie sono tenute al pagamento dell’intera retribuzione spettante al personale docente, investito da entrambe le funzioni, in corrispondenza di un capitolo di bilancio obbligatorio e da istituire con la necessaria capienza, a prescindere dalla separata gestione dei rimborsi da parte delle Regioni).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Può, tuttavia, disporsi la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti in considerazione della natura della vicenda trattata.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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