Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 21-04-2011, n. 16077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. e L.C. venivano condannati il primo per il delitto di violenza privata per avere aizzato un cane contro C.A. e la seconda per due delitti di minaccia nei confronti sempre della C. in entrambi i gradi di merito.

Per gli altri reati di ingiuria, minacce e danneggiamento il Tribunale dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per remissione della querela.

La prova della responsabilità degli imputati era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa, nonchè su quelle dei testimoni H.E. e I.M.R., ritenute attendibili.

Con il ricorso per cassazione il F. e la L., dopo avere ricostruito la vicenda processuale, denunciavano:

1) il vizio di motivazione della sentenza per travisamento delle prove perchè la ricostruzione dei fatti era priva di riscontro probatorio. I ricorrenti indicavano in modo puntuale tutti i pretesi errori e contraddizioni che avevano contraddistinto le deposizioni dei testimoni indicati; negava il F., tra l’altro, di essere allevatore di cani. Si dolevano i ricorrenti, inoltre, della errata valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, che avevano ritenuto attendibili i testimoni, che, invece, erano caduti in numerose e rilevanti contraddizioni puntualmente indicate;

2) la inosservanza della legge penale in ordine all’art. 610 c.p. sia perchè la pretesa azione del F. non era diretta a costringere la C. a fare, tollerare od omettere una cosa determinata, essendo tutto al più dirette a minacciare, sia perchè la frase pronunciata non aveva alcuna valenza intimidatoria, trattandosi, peraltro, di un cane non aggressivo; cosicchè, derubricato il reato in minaccia, si sarebbe dovuto dichiarare lo stesso estinto per remissione della querela;

3) la violazione dell’art. 612 c.p. perchè le frasi pronunciate dalla L. non avevano carattere intimidatorio e, comunque, si tratterebbe di due minacce semplici estinte per effetto della intervenuta remissione della querela.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da F.G. e L.C. sono manifestamente infondati e si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.

In effetti con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno indicato le pretese contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni delle testimoni, sollecitando di fatto una rivalutazione delle deposizioni da parte della Corte di Cassazione, cosa non consentita dalla legge.

Ciò a prescindere dal fatto che le segnalate contraddizioni appaiono marginali rispetto al nucleo centrale delle deposizioni, che, come messo in evidenza dalle due sentenze di merito, consiste nel fatto che la C., unitamente alle sue ospiti, sia stata costretta a rientrare precipitosamente in casa, ed ivi trattenersi, per averle il F. aizzato contro un cane privo di museruola, e per avere la L. pronunciato minacce di morte all’indirizzo della parte lesa.

Su tali punti i giudici di merito hanno sottolineato che le deposizioni della parte lesa e delle altre due testimoni concordavano perfettamente; anche i rilievi critici dei ricorrenti non sono tali da mettere in dubbio siffatta ricostruzione.

E’ appena il caso di ricordare che è sufficiente anche la sola deposizione della parte lesa a legittimare una affermazione di responsabilità; nel caso di specie le dichiarazioni della parte lesa, ritenuta dai giudici del merito pienamente attendibile, hanno trovato anche conforto nelle deposizioni di due testimoni.

Essendo la motivazione sul punto immune da manifeste illogicità, le censure dei ricorrenti si risolvono in inammissibili censure di merito.

Non ha, inoltre, nessun rilievo stabilire se si trattasse di un cane aggressivo oppure no, perchè è del tutto evidente che una persona, che non abbia molta dimestichezza con gli animali, abbia timore quando altra persona le aizzi contro il proprio cane.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione perchè costringere una persona a rientrare in casa, ed ivi trattenersi per una intera giornata, per averle minacciosamente aizzato contro un cane integra certamente la fattispecie astratta descritta dall’art. 610 cod. pen..

Manifestamente infondato, oltre che di merito, è anche il terzo motivo di impugnazione perchè del tutto logicamente i giudici di merito hanno ritenuto gravi le minacce di morte pronunciate dalla L. nel contesto di intimidazione descritto; trattasi, peraltro, di una valutazione di merito, che per essere sorretta da una motivazione immune da manifeste illogicità non è censurabile in sede di legittimità.

Per le ragioni indicate i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

il ricorsa e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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